Motivazione apparente e divieto dei nova in appello al vaglio della Cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 10506 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che si limiti ad avallare l’iter logico-giuridico del primo giudice, senza contrastare gli assunti dell’appellante, incorre nel vizio di motivazione apparente, poiché le argomentazioni, benché graficamente presenti, sono inidonee a far conoscere il percorso del convincimento. La mera discordanza tra data di deliberazione e data di deposito della sentenza integra un errore materiale emendabile, non una nullità, rilevando la sola data di pubblicazione in cancelleria. La nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., introdotta dal d.l. n. 83/2012, si applica ai giudizi di primo grado pubblicati dopo l’11 settembre 2012: al giudizio anteriore resta applicabile il regime previgente, che consente l’ammissione di prove nuove se indispensabili, con obbligo di motivazione espressa.

Il Fatto

I proprietari di un fondo convennero in giudizio il titolare del terreno contiguo, lamentando la realizzazione di un traliccio per trasmissioni radioelettriche in violazione delle norme su distanze e altezze, e chiesero la rimozione del manufatto con ripristino dello stato dei luoghi. Il Tribunale adito accolse la domanda.

La Corte d’appello di Roma confermò la decisione, ritenendo che il complesso impianto violasse la normativa su altezze e distanze e costituisse costruzione in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; le controparti hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura sulla pretesa nullità della sentenza di primo grado per la discordanza tra la data di deliberazione e quella di attestazione del deposito in cancelleria. Il motivo è infondato: la pubblicazione mediante deposito segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica del provvedimento, mentre la data di deliberazione non è elemento essenziale dell’atto e la sua erronea indicazione costituisce mero errore materiale, emendabile ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Il ricorrente, inoltre, non ha indicato alcun pregiudizio concreto al diritto di difesa.

Il terzo motivo, esaminato con priorità, è fondato. La Corte territoriale si è limitata a condividere l’iter del primo giudice, senza contrastare le critiche dell’appellante. Ricorre dunque il vizio di motivazione apparente, che si configura quando la motivazione, pur esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione e non può essere integrata dall’interprete con congetture.

Anche la censura sull’art. 345 cod. proc. civ. è accolta. La nuova formulazione del comma 3, introdotta dal d.l. n. 83/2012, si applica ai giudizi di primo grado pubblicati dopo l’11 settembre 2012. Poiché il giudizio di merito si era concluso con sentenza del 27 luglio 2012, doveva trovare applicazione il regime previgente, in forza del principio tempus regit actum, che consente al Collegio di ammettere prove nuove se indispensabili, con onere di motivazione espressa.

È fondato altresì il quarto motivo, relativo all’omesso esame di specifici motivi d’impugnazione: la Corte d’appello non ha preso in esame le censure dell’appellante su alcuni capi, e il riferimento alla violazione dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. è corretto, senza necessità di esplicita menzione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Il quinto motivo è infondato: le norme dei regolamenti edilizi e i piani regolatori sono integrativi delle norme codicistiche sulle distanze, sicché il giudice deve applicarle indipendentemente dall’attività assertiva delle parti. Il sesto è infondato, poiché la motivazione sul punto non è più censurabile ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Il settimo resta assorbito. La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Roma per nuova valutazione dei fatti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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