DAS accise: omissioni orario non sanzionabili se il controllo non è pregiudicato (Cass. civ. Sez. V n. 7400 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accise, la mancata indicazione della data e dell’ora di inizio del trasporto sul documento di accompagnamento semplificato (DAS) non integra una violazione sanzionabile quando l’attività di controllo dell’Amministrazione non risulti in alcun modo pregiudicata e gli elementi identificativi della merce siano ricavabili da altro documento commerciale idoneo. L’obbligo documentale previsto dal Reg. CEE n. 3649 del 1992 e dall’art. 9 del D.M. n. 210 del 1996 può essere assolto anche mediante fattura o documento di trasporto recante le stesse informazioni del modello legale. Il DAS non costituisce, pertanto, un elemento indefettibile, sempreché i dati che lo contraddistinguono siano desumibili aliunde da un documento parimenti idoneo.

Il Fatto

Una società esercente attività di produzione, distillazione e commercio di alcole e bevande alcoliche, ai sensi degli artt. 5, 28 e 29 D.Lgs. n. 504 del 1995, veniva interessata da un controllo documentale. Nel corso dell’attività emergeva la sistematica omissione della registrazione, sui documenti amministrativi semplificati, della data e dell’ora di inizio del trasporto di alcole etilico e prodotti alcolici estratti dal deposito fiscale, ancorché tale indicazione fosse prescritta dall’art. 10, comma 3, D.M. n. 210 del 1996.

Sulla base di un processo verbale di constatazione la contribuente veniva attinta da un atto di contestazione di sanzioni amministrative. Il ricorso della società veniva accolto dalla CTP di Caserta, con conseguente annullamento dell’atto. La CTR della Campania rigettava l’appello erariale con sentenza n. 3555/20/2019. L’Agenzia ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; la contribuente è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 3, D.M. n. 210 del 1996 e 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472 del 1997, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR qualificato le irregolarità relative ai DAS come meramente formali e, come tali, irrilevanti. La censura è infondata.

La Corte muove dall’accertamento in fatto della CTR, secondo cui l’attività di controllo dell’Ente preposto non è risultata in alcun modo pregiudicata dalle omissioni sull’orario di uscita dei prodotti assoggettati alle accise. Tutti i documenti risultavano compilati, le merci erano accompagnate da fattura recante gli elementi necessari all’identificazione dei prodotti, i dati cronologici del trasporto erano facilmente ricavabili dal DAS seppure in altra sezione, e nessun pregiudizio aveva subito l’erario né l’attività di controllo era stata ostacolata.

Su queste basi il Collegio richiama il proprio orientamento, secondo cui, in caso di circolazione di alcole e bevande alcoliche, la mancata redazione del DAS implica una presunzione di provenienza illecita e costituisce una violazione non meramente formale, in quanto connessa ad adempimento strumentale con finalità di controllo (Cass. n. 16624 del 2020). Richiama altresì il principio per cui, in tema di accisa sui prodotti alcolici, il fatto generatore è l’immissione in consumo, la cui prova costitutiva può essere fornita mediante il riscontro della data di emissione del documento di accompagnamento, ferma la facoltà del contribuente di provare un diverso momento (Cass. n. 14240 del 2023).

La CTR, osserva la Corte, si è posta sulla scia di tale orientamento nomofilattico, reputando che la normativa vigente permetta di assolvere l’onere correlato ai DAS anche con l’utilizzo di un documento commerciale, quali fatture o documenti di trasporto, recanti le medesime indicazioni. Il Reg. CEE n. 3649 del 1992 ha previsto che l’onere possa essere assolto, ex art. 2, comma 2, mediante altro documento commerciale purché riportante gli stessi dati del modello legale; disciplina confermata dall’art. 9 del D.M. n. 210 del 1996.

Il sistema, conclude la Corte, sanziona la mancata emissione di un documento di accompagnamento della merce soggetta ad accisa, ma è la mancanza del DAS o di altro idoneo documento commerciale a essere sanzionata (Cass. n. 24904 del 2013). Il DAS non assurge dunque a elemento indefettibile, sempreché gli elementi identificativi siano ricavabili aliunde. Il ricorso va rigettato; nulla sulle spese, non avendo resistito la controparte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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