Transfer price infragruppo: la variazione in diminuzione della consociata estera impone la ripresa in aumento in Italia (Cass. civ. Sez. 5 n. 5063 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prezzi di trasferimento, l’art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986 non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è volto a reprimere il fenomeno dello spostamento artificioso dei profitti in un’altra giurisdizione. L’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, prima facie, che le transazioni infragruppo siano avvenute a un prezzo inferiore al valore normale, mentre il contribuente può fornire la prova contraria. La rideterminazione in diminuzione del costo di un’operazione infragruppo, operata dalla consociata estera secondo i criteri OCSE e riflessa nella sua base imponibile, ove non compensata da una simmetrica variazione in aumento del reddito della società italiana cedente, determina una doppia non imposizione che legittima la ripresa a tassazione ai sensi del citato art. 110, comma 7.
Il Fatto
La società contribuente, incorporante di altra società, aveva ceduto un ramo d’azienda, comprensivo di tre tranches di clienti, alla consociata ungherese per gli anni 2012, 2013 e 2014. La consociata estera, a seguito di un interpello all’Autorità fiscale ungherese e dell’applicazione dei metodi OCSE per la determinazione del transfer price, aveva operato una variazione in diminuzione della propria base imponibile. L’Agenzia delle Entrate, rilevato il disallineamento, aveva accertato per l’anno 2014 la mancata variazione in aumento del reddito della società italiana, recuperando a tassazione proventi non dichiarati. La società impugnava gli avvisi, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto rigettava il ricorso, confermando la legittimità dell’operato dell’Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente. La Corte ha rammentato che il vizio di motivazione è censurabile in sede di legittimità solo quando la motivazione sia del tutto mancante, apparente, perplessa o contraddittoria, dovendosi garantire il c.d. minimo costituzionale. Nel caso di specie, la sentenza impugnata sviluppa un iter argomentativo logico e puntuale, fondato su elementi chiari, e le censure della società si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito.
Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986 e delle norme sull’onere della prova, la Corte ha ricostruito il quadro normativo. La disposizione, nel testo vigente, impone la valutazione in base al valore normale dei componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti controllate o controllanti, se ne deriva aumento del reddito. L’Amministrazione deve provare lo scostamento dal prezzo di mercato, mentre il contribuente può dimostrare che il corrispettivo praticato corrisponde ai valori di libera concorrenza.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che l’Agenzia avesse assolto l’onere probatorio, dimostrando che la consociata ungherese aveva ridotto la propria base imponibile con una variazione in diminuzione parametrata ai criteri OCSE, senza che la società italiana operasse la correlativa variazione in aumento. Ciò ha integrato una situazione di doppia non imposizione fiscale. La Corte ha precisato che è irrilevante che la riduzione derivi da un beneficio riconosciuto dall’autorità fiscale estera, poiché la conseguenza per la società italiana discende direttamente dal meccanismo di cui all’art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986.
La Corte ha inoltre chiarito che è onere del contribuente dimostrare che il prezzo di trasferimento rispetti il principio di libera concorrenza, sia al momento della pattuizione sia al momento della dichiarazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità. Infine, ha escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c., ritenendo la questione relativa alla sussistenza di un documento firmato, richiesto dalla normativa ungherese, superflua e non decisiva, essendo stato il beneficio effettivamente concesso, il che prova l’avvenuta corretta esecuzione della procedura.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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