La regola 2A della Nomenclatura combinata prevale sull’assemblaggio in Italia delle parti importate (Cass. civ. Sez. 5 n. 14383 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di dazi doganali, l’importazione separata di diversi componenti di un prodotto, destinati a essere assemblati in un secondo momento, è attratta alla classificazione tariffaria del prodotto finito, purché gli elementi importati, ancorché incompleti o non finiti, presentino le caratteristiche essenziali del prodotto stesso, ai sensi della regola 2A della Nomenclatura combinata di cui al Reg. (CEE) n. 2658/1987. Tale regola, che esprime un principio generale volto a fronteggiare possibili comportamenti elusivi, non richiede la sussistenza di un intento elusivo in capo all’importatore, né l’avvenuto svolgimento di operazioni di lavorazione sostanziali, essendo irrilevante la volontà originaria dell’operatore.
Il Fatto
La società ricorrente, importatrice dalla Cina di componenti dichiarati come parti per biciclette elettriche, era stata destinataria di un accertamento doganale con il quale l’Agenzia delle dogane aveva riclassificato la merce come biciclette a pedalata assistita, applicando la più gravosa disciplina prevista per il prodotto finito.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva invece confermato l’accertamento. La società contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando undici motivi e avanzando istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Con riferimento al primo motivo, concernente la prescrizione del potere impositivo, gli ermellini hanno richiamato il principio per cui l’azione di recupero a posteriori dei dazi doganali può essere avviata anche dopo il triennio dalla contabilizzazione, ove la mancata contabilizzazione dipenda da un atto perseguibile penalmente, alla condizione che la notitia criminis sia stata trasmessa all’autorità giudiziaria entro la scadenza del termine. Nella specie, la trasmissione era avvenuta prima della scadenza, per cui l’eccezione era infondata.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha escluso che il giudice d’appello avesse ampliato la causa petendi o dovesse instaurare un nuovo contraddittorio, poiché la sentenza impugnata aveva fatto applicazione della regola 2A senza alcuna imputazione alla società di comportamenti elusivi. Il riferimento all’elusione costituiva, infatti, una semplice argomentazione, non una ratio decidendi.
In relazione al quinto e sesto motivo, i giudici di legittimità hanno escluso il contrasto con il giudicato amministrativo, rilevando che la qualificazione dell’attività come “mero assemblaggio” era in sintonia con l’accertamento del giudice amministrativo, e dichiarando inammissibile il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per la doppia pronuncia conforme e per la dedotta omissione riferita a mere argomentazioni e non a fatti storici.
La Corte ha infine rigettato le censure sulla motivazione, sulla questione dell’origine doganale e sull’applicabilità del regime di esenzione del dazio antidumping, concludendo che la solidità del quadro interpretativo, emergente dalla giurisprudenza unionale, rendeva superflua la rimessione alla Corte di giustizia UE. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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