Daspo annullato se manca la prova della condotta del destinatario (TAR Toscana n. 1525 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Daspo è misura amministrativa di prevenzione che anticipa la soglia di tutela alle situazioni di pericolo concreto, secondo la logica del più probabile che non. Non è richiesta la certezza della condotta oltre ogni ragionevole dubbio, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità. Ove l’Amministrazione non provi la condotta ascrivibile al destinatario, né il suo avvicinamento al luogo del tafferuglio, né l’uso improprio degli oggetti rinvenuti, il provvedimento è viziato per difetto di istruttoria e va annullato. Il giudizio di pericolosità non può fondarsi su mere presenze o su controlli subiti.
Il Fatto
Due soggetti hanno impugnato altrettanti provvedimenti del Questore di Firenze, con i quali era stato loro imposto il divieto di accesso agli stadi per la durata di due anni. I provvedimenti si collegavano ai disordini verificatisi prima di un incontro di calcio di serie B, quando l’autobus della squadra ospite era stato colpito da una bottiglia e da un sasso lanciati da avventori di un locale. Da qui l’aggressione di una ventina di ultras, scesi dai mezzi con bastoni e volti travisati.
Secondo i ricorrenti, il provvedimento si fondava su un travisamento dei fatti: essi non sarebbero mai scesi dall’auto, una Jeep fermata e controllata, nel cui sedile posteriore erano stati rinvenuti quattro tubi idraulici di plastica rigida. Nessun comportamento violento sarebbe stato posto in essere. Deducevano inoltre la violazione dell’art. 6 ter della legge n. 401/1989, per l’assenza di denuncia all’autorità giudiziaria, l’indeterminatezza dei luoghi e delle manifestazioni inibite, e la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo fondato e assorbente il primo motivo, incentrato sul difetto di istruttoria. L’Amministrazione non ha dimostrato che i ricorrenti fossero tra i soggetti scesi dall’autovettura dopo l’arresto del corteo. Non risulta provato alcun comportamento a sostegno degli scontri, né alcuna condotta violenta o ostile verso le forze dell’ordine, nonostante le plurime identificazioni e i controlli subiti in un breve lasso di tempo.
Parimenti indimostrato è l’uso improprio dei tubi idraulici rinvenuti nell’auto, non essendosi accertato che i ricorrenti si siano avvicinati al luogo del tafferuglio, posto a circa 150 metri dal punto in cui il veicolo era fermo. La sola presenza degli oggetti nel sedile posteriore, in assenza di qualunque collegamento con l’azione, non integra il presupposto della misura.
Il Collegio richiama il costante orientamento per cui il Daspo appartiene al diritto amministrativo della prevenzione e non esige la certezza della condotta, ma una dimostrazione basata su elementi gravi, precisi e concordanti (Cons. Stato Sez. III n. 8381 del 29.09.2022; Cons. Stato Sez. III n. 5731 del 03.08.2021). Nel caso di specie tali elementi sono del tutto assenti: non è possibile comprendere su quali indicatori sia stata fondata una qualche responsabilità in capo ai ricorrenti, né l’Amministrazione ha fornito elementi ulteriori dopo la proposizione del ricorso.
Ne deriva l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con compensazione delle spese in considerazione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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