Silenzio del Ministero sull’istanza di riconoscimento del titolo estero di docente (TAR Lazio n. 2108 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza di riconoscimento di un titolo di formazione e abilitazione all’insegnamento conseguito in altro Stato membro si configura quando siano decorsi i termini previsti dall’art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che fissa in trenta giorni l’accertamento della completezza documentale e in tre mesi l’adozione del provvedimento conclusivo, con estensione a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. L’obbligo di provvedere con atto espresso sussiste anche per i procedimenti connotati da un elevatissimo numero di richieste, con termine congruo assegnato dal giudice. La domanda di risarcimento del danno da ritardo resta soggetta allo schema dell’art. 2043 c.c. e al rigoroso onere probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c., non essendo sufficiente allegare il mero superamento del termine procedimentale.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 17 maggio 2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente. L’Amministrazione non ha concluso il procedimento.
Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. la ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento, l’ordine di provvedere, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e il risarcimento dei danni. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla individuazione dell’autorità competente. L’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, poi divenuto Ministero dell’Istruzione e del Merito per effetto dell’art. 6 del d.l. 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
Per la sussistenza dell’obbligo di provvedere occorrono la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Entrambi i presupposti risultano integrati: a fronte dell’istanza del 17 maggio 2024 il Ministero non si è ancora pronunciato.
La violazione riguarda sia il termine generale di trenta giorni della legge n. 241 del 1990, sia il termine specifico di matrice europea. L’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 stabilisce che l’autorità provvede con proprio atto entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il comma 2 prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda si accerti la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni. Il termine complessivo approda così a un massimo di quattro mesi.
Alla data di proposizione del ricorso il termine era scaduto, con conseguente sussistenza del silenzio inadempimento. Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere con provvedimento espresso entro 120 giorni, tenuto conto della natura di procedimenti “di massa” connotati da un elevatissimo numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni.
Quanto alla pretesa risarcitoria, il Collegio la respinge prescindendo dalla conversione del rito prevista dal comma 6 dell’art. 117 d.lgs. n. 104/2010. Il danno da ritardo refluisce nello schema generale dell’art. 2043 c.c., con rigorosa applicazione dell’onere della prova e del principio dispositivo ex art. 2697, comma 1, c.c. Occorre la dimostrazione che il danno sussista e sia ingiusto e che sia provato e allegato nel suo esatto ammontare. L’onere di allegazione e prova non risulta adempiuto. Il ricorso è pertanto accolto quanto all’accertamento del silenzio e respinto quanto alla domanda risarcitoria, con compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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