Armi, misure di prevenzione e proporzionalità: annullati divieto e revoca (TAR Toscana n. 1526 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le misure interdittive in materia di armi, pur non avendo carattere punitivo, possono essere adottate anche verso chi non sia autore di condotte rilevanti, quando la presenza delle armi in un contesto di convivenza le renda accessibili a un terzo sospetto. In tali ipotesi, poiché il destinatario non è responsabile dei fatti, il provvedimento assume natura di extrema ratio. L’amministrazione deve quindi esperire un giudizio di proporzionalità articolato in idoneità, necessarietà e adeguatezza, prediligendo la soluzione che comprima al minimo gli interessi dell’interessato. Ove difetti tale verifica, i provvedimenti sono annullati per eccesso di potere nella figura sintomatica della violazione del principio di proporzionalità e del difetto d’istruttoria.
Il Fatto
La ricorrente, assistente scelto di polizia municipale, ha impugnato il decreto del Prefetto di Arezzo recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e il decreto del Questore che ha revocato la licenza di porto di fucile per uso di caccia. I provvedimenti sono stati adottati a seguito di un diverbio tra il marito della ricorrente e un vicino, sfociato in comportamenti violenti e in una denuncia all’Arma dei Carabinieri.
Il Prefetto, ravvisata una situazione di pericolo per la pubblica sicurezza derivante dal permanere delle armi — quella di servizio e quelle venatorie — presso l’abitazione coniugale, ha disposto il divieto e la consegna delle armi a un terzo. Il Questore ha poi revocato la licenza venatoria. La ricorrente ha censurato, tra l’altro, la violazione dei principi di legalità e personalità, la disparità di trattamento e il difetto di proporzionalità, oltre all’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Le amministrazioni si sono costituite in giudizio resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi esposti in motivazione. Quanto al principio di personalità, il Tribunale chiarisce che la misura interdittiva non ha carattere punitivo, pur potendo assumere contenuto afflittivo, e si limita a reagire, in chiave di prevenzione, a un mutamento di circostanze oggettive da cui deriva il fondato pericolo di abuso delle armi, secondo l’orientamento di Cons. St., Sez. I, 11 aprile 2018, n. 943.
Non si dissocia dall’orientamento (TAR Sicilia Palermo, Sez. IV, 17/4/2024 n. 1913) secondo cui i provvedimenti in materia di armi possono essere legittimamente adottati anche quando nulla sia imputabile al titolare della licenza, se una situazione di fatto — lo stabile legame di coniugio e di convivenza — rende le armi accessibili a un terzo verso cui sussistano ragioni di sospetto.
Tuttavia il Collegio ritiene che, in tali casi, poiché il destinatario non è responsabile di fatti rilevanti per la corretta detenzione delle armi, la misura debba configurarsi come extrema ratio. Nel caso concreto la ricorrente è rimasta estranea alla condotta del marito e alle ragioni della lite, ed è persona particolarmente affidabile nell’uso delle armi, che utilizza quotidianamente per esigenze di servizio. L’amministrazione avrebbe dovuto considerare l’incidenza delle misure sull’attività lavorativa, che richiede la disponibilità dell’arma di servizio.
I poteri esercitati appaiono quindi eccessivamente limitativi e sproporzionati rispetto allo scopo, poiché la pericolosità non deriva dalla condotta della ricorrente, ma dal luogo di custodia delle armi, modificabile individuando un luogo sicuro. Colge nel segno la censura di difetto di proporzionalità, emergendo una sovrabbondanza di mezzi: manca la verifica di misure meno afflittive, come la custodia dell’arma di servizio presso il Comando di appartenenza o delle armi venatorie presso l’abitazione del padre, se riconosciuta sicura.
L’individuazione delle soluzioni alternative non spetta al Tribunale, che altrimenti si sostituirebbe all’Autorità di pubblica sicurezza. I provvedimenti vengono pertanto annullati per eccesso di potere, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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