Avvalimento di certificazioni di qualità nullo se l’oggetto non è determinato (TAR Lombardia n. 3889 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avvalimento avente ad oggetto certificazioni di qualità si qualifica come avvalimento operativo e non di garanzia, con la conseguenza che il contratto deve contenere l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Non è sufficiente il riferimento a “tutta l’organizzazione, i mezzi e quanto necessario”, trattandosi di formula di mero stile priva di connotazione concreta. L’ausiliaria deve mettere a disposizione l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e delle risorse che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione. In difetto, il contratto è nullo per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi degli artt. 1346, 1363 e 1367 cod. civ. e dell’art. 104, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, e la nullità, operando ab origine, non è sanabile mediante soccorso istruttorio.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dei servizi aeroportuali, ha partecipato alla procedura negoziata indetta dalla società di gestione aeroportuale per l’affidamento, della durata di nove anni e del valore di oltre 49 milioni di euro, del servizio di conduzione e manutenzione dell’infrastruttura centralizzata di stoccaggio e redistribuzione di carburante per l’aviazione presso l’aeroporto di Milano Malpensa.
Per colmare la carenza del requisito di capacità tecnica e professionale, la ricorrente ha dichiarato di volersi avvalere delle certificazioni di qualità possedute da un’impresa ausiliaria, stipulando con essa un contratto in data 18 febbraio 2025. La stazione appaltante ha però escluso la concorrente, dichiarando nullo il contratto per indeterminatezza dell’oggetto, non essendo indicate le risorse e i mezzi messi a disposizione. La ricorrente ha impugnato l’esclusione, sostenendo la natura di avvalimento di garanzia e la determinabilità dell’oggetto per relationem.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione giuridica dell’istituto. L’art. 104, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 prescrive la forma scritta a pena di nullità e l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione. Il contratto di avvalimento ha una causa pro-concorrenziale e si distingue, a seconda del requisito prestato, in avvalimento operativo, per i requisiti tecnico-professionali, e di garanzia, per quelli economico-finanziari.
La tesi della ricorrente si fonda su una premessa errata: l’avvalimento delle certificazioni di qualità sarebbe di garanzia, con trasferimento del solo know-how documentale. Al contrario, la giurisprudenza consolidata, richiamata dalla stazione appaltante, qualifica tale avvalimento come operativo. La certificazione di qualità è inscindibile dal complesso aziendale che l’ha conseguita, sicché la medesima organizzazione non può essere contemporaneamente utilizzata dall’ausiliata e messa a disposizione dall’ausiliaria.
Il Collegio richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 23 del 2016, che impone di interpretare il contratto secondo i canoni degli artt. 1363 e 1367 cod. civ. senza rigidi formalismi. Tuttavia, l’oggetto deve essere quantomeno determinabile, individuando le funzioni dell’ausiliaria e i parametri delle risorse. Nel caso concreto, il contratto si limita a impegnare l’ausiliaria a mettere a disposizione “tutta l’organizzazione, i mezzi e quanto necessario ai fini dell’ottenimento delle certificazioni”, senza specificare personale, procedure o accorgimenti relativi ai sistemi di gestione ambientale, di sicurezza sul lavoro e di qualità.
La nullità per indeterminatezza ab origine comporta che la concorrente sia priva del requisito sin dalla presentazione della domanda. Non è ammesso il soccorso istruttorio di cui all’art. 101 d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di vizio non sanabile. Il Collegio esclude inoltre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, essendo l’interpretazione dell’art. 63 della Direttiva 2014/24/UE conforme a quella nazionale e non sussistendo dubbi ragionevoli.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1346 c.c. – Requisiti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole
- Art. 1367 c.c. – Conservazione del contratto