DASPO di otto anni: annullato per difetto di motivazione sulla durata (TAR Lombardia n. 807 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di DASPO deve essere sorretto da una motivazione specifica anche in ordine alla durata, quando questa sia determinata in misura superiore al minimo edittale. Qualora la durata sia fissata in misura più vicina al massimo, senza che siano esplicitate le ragioni della scelta discrezionale, il provvedimento è annullato in parte qua e la durata è ridotta al minimo di legge. In sede di impugnazione del DASPO non è richiesto l’accertamento della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente la valutazione di più probabile che non in ordine alla commissione del fatto. Ai fini della fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, lett. b, legge 401/1989 rileva la partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, che può assumere anche la forma del concorso morale o del contributo agevolatore.
Il Fatto
Un tifoso, identificato come appartenente a un gruppo ultras, veniva raggiunto da un DASPO di otto anni emesso dal Questore per fatti avvenuti in un’area di servizio autostradale in occasione di una trasferta. Secondo la ricostruzione amministrativa, alcuni tifosi si erano impossessati di merce esposta senza pagarla e, dopo la partenza, erano tornati indietro per aggredire il direttore dell’esercizio che stava fotografando la targa del veicolo, cagionandogli lesioni guaribili in trenta giorni. Al ricorrente era contestata la rapina impropria in concorso, poi derubricata in sede penale a lesioni personali.
Il ricorrente impugnava il provvedimento questorile e il rigetto del ricorso gerarchico, lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il travisamento dei fatti e l’eccessiva durata della misura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il motivo sull’omessa comunicazione di avvio. Per costante orientamento, la mancata instaurazione del contraddittorio non vizia il DASPO quando il provvedimento è connotato dall’urgenza derivante dal succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate. Il Questore ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni di celerità, consistenti nella programmazione delle partite di campionato nei giorni successivi.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale osserva che non emergono elementi sufficienti a provare la sottrazione di merce. Tuttavia, ai fini del DASPO non rileva la sottrazione, bensì la partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione. La derubricazione operata in sede penale da rapina impropria a lesioni personali esclude la sottrazione, ma conferma l’uso della violenza.
Il ricorrente contesta di aver partecipato all’aggressione. Il Collegio richiama la nozione di concorso nel reato, che può consistere in un contributo agevolatore o in una partecipazione morale, e ricorda che il DASPO, quale provvedimento amministrativo preventivo, non richiede l’accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente il criterio del più probabile che non. Nel caso concreto, è elemento sufficiente il fatto che il ricorrente fosse alla guida del van, che abbia invertito la marcia per raggiungere il direttore e che sia sceso dirigendosi verso di lui con l’autore materiale dell’aggressione. Resta salva la possibilità di chiedere revoca o modifica ai sensi dell’art. 6, comma 5, legge 401/1989 in caso di esito negativo del procedimento penale.
Il terzo motivo è invece fondato, limitatamente al difetto di motivazione. Per chi è già destinatario di un DASPO, la durata del nuovo divieto non può essere inferiore a cinque né superiore a dieci anni. Il Questore ha applicato otto anni, senza esplicitare le ragioni della scelta discrezionale, né tali ragioni si desumono dalla condotta considerata in sé. Il provvedimento è pertanto annullato nella parte in cui fissa una durata superiore al minimo, che è ridotta a cinque anni. Resta ferma la facoltà del Questore di rideterminarsi, entro sessanta giorni, fornendo congrua motivazione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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