Inammissibile il ricorso avverso le prescrizioni sul piano di caratterizzazione (TAR Lombardia n. 795 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di bonifica disciplinato dall’art. 242 d.lgs. 152/2006, le prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del piano di caratterizzazione che impongono di assumere come limiti di riferimento i valori di intervento (VDI) di tipo ambientale determinati da ISPRA, o in loro assenza le CSC per i siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale, non sono di per sé lesive quando restano riferite alla sola fase di caratterizzazione. Esse non impongono ancora obblighi di bonifica o di messa in sicurezza, che sorgono soltanto se l’esiti dell’analisi di rischio sito specifica dimostrano il superamento delle CSR. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse quando la parte dichiari di accettare le prescrizioni così intese e contesti unicamente la lettura che ne faccia discendere automatici obblighi di bonifica.
Il Fatto
La controversia riguarda il sito di interesse nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico” e, in particolare, un tratto del canale artificiale Cavo San Giorgio, che si immette nel fiume Mincio. La Provincia di Mantova, con precedenti ordinanze, ha individuato quali responsabili della contaminazione sia la società titolare del petrolchimico fino al 1989 sia la società proprietaria dell’area per non aver tempestivamente adottato le misure di prevenzione del dilavamento e dell’erosione della scarpata.
Nel gennaio 2023 le due società hanno presentato congiuntamente un piano di caratterizzazione della porzione potenzialmente contaminata, approvato con decreto ministeriale n. 186 del 4 dicembre 2024. L’approvazione è stata subordinata a prescrizioni che impongono di considerare, quali limiti di riferimento, i VDI di tipo ambientale determinati da ISPRA o, in loro assenza, le CSC per i siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale. La ricorrente ha impugnato in parte qua tale decreto, contestando la lettura delle prescrizioni come fonte di automatici obblighi di bonifica. Nel luglio 2025 ha poi proposto motivi aggiunti avverso il resoconto del tavolo tecnico che aveva ribadito quei chiarimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ex art. 73, terzo comma, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per la natura non lesiva degli atti impugnati. La questione si colloca in una fase dell’iter delineato dall’art. 242 d.lgs. 152/2006 antecedente sia all’analisi di rischio sito specifica, con cui si determinano le CSR, sia agli obblighi di bonifica e di messa in sicurezza, che sorgono solo se gli esiti di quell’analisi dimostrino il superamento delle CSR.
Il Tribunale ha osservato che la stessa ricorrente, nelle proprie difese, ha dichiarato di agire in via cautelativa, precisando di non contestare il “se” utilizzare i VDI per le indagini ambientali, ma solo le “modalità” del loro impiego. Da tali deduzioni emerge che la società è disposta a considerare i VDI e le CSC nella caratterizzazione come prescrittole, contestando le prescrizioni unicamente nell’ipotesi in cui fossero intese come fonte di immediati obblighi di bonifica.
Dal tenore letterale del provvedimento e dalla fase procedimentale in cui si colloca, il Collegio ha ritenuto che il Ministero abbia voluto semplicemente prescrivere che, in sede di piano di caratterizzazione, le indagini verifichino se i valori-soglia in questione siano superati, restando impregiudicata ogni valutazione nella successiva fase dell’analisi di rischio. Conforta tale lettura la difesa del Ministero, secondo cui i VDI sono impiegabili come parametri di riferimento già nella fase preliminare di caratterizzazione, senza respingere i criteri tecnici alternativi proposti dalle società, da valutarsi nelle fasi successive.
Poiché le prescrizioni impongono allo stato di considerare VDI e CSC solo in sede di caratterizzazione, e la ricorrente è disposta a ottemperarvi se così intese, essa non ha interesse al ricorso, dichiarato inammissibile. La medesima inammissibilità colpisce i motivi aggiunti, perché i chiarimenti ministeriali non mutano la natura delle prescrizioni, che restano riferite alla sola caratterizzazione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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