Obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di repressione dell’abuso edilizio del vicino (Cons. Stato n. 6754 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un fondo limitrofo a quello su cui insiste un immobile asseritamente abusivo è titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione dell’illecito edilizio. Da tale relazione qualificata con il bene deriva, in capo all’amministrazione comunale, l’obbligo di provvedere sull’istanza di verifica e repressione, con la conseguente esperibilità dell’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. e la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 in caso di inerzia. L’ordine giudiziale di provvedere entro un termine non invade la discrezionalità organizzativa dell’ente nella fissazione dei tempi di trattazione delle pratiche di sanatoria, ma assicura la tutela dell’interesse del privato a non restare esposto, per tempo indeterminato, agli effetti pregiudizievoli dell’abuso non represso. La mancata prova dell’acquisizione al patrimonio comunale del bene del ricorrente non incide sulla sua legittimazione attiva.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno ha inoltrato al Comune e alla competente Soprintendenza un’istanza di diffida, chiedendo di definire i procedimenti di condono edilizio relativi a un fabbricato realizzato su un fondo confinante e di esercitare i poteri di repressione. Le amministrazioni non hanno adottato alcun provvedimento. Il primo giudice ha accolto il ricorso avverso il silenzio, ravvisando una relazione qualificata con il bene e ordinando al Comune di provvedere con espressa determinazione, nominando in caso di ulteriore inerzia un commissario ad acta.
Gli appellanti, proprietari del fabbricato, hanno impugnato la sentenza deducendo due motivi: la carenza di legittimazione ad agire dell’originario ricorrente, per asserita perdita della titolarità del bene a seguito di ordinanze di demolizione ineseguite, e l’illegittimità dell’ordine di provvedere, che avrebbe compresso la discrezionalità organizzativa dell’ente e imposto una trattazione prioritaria delle istanze rispetto alle altre sanatorie pendenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, la dedotta perdita della titolarità del bene non risulta documentata: non è stato depositato, neppure in appello, alcun provvedimento che avrebbe determinato l’acquisizione dell’immobile al patrimonio dell’ente. La legittimazione del ricorrente resta pertanto integra, non essendo revocabile in dubbio la sua relazione qualificata con il bene e la titolarità di una situazione soggettiva meritevole di tutela.
La censura sulla sola valorizzazione della vicinitas non coglie nel segno. L’originario ricorrente ha indicato i pregiudizi concreti derivanti, sui beni di sua proprietà, dalla consistenza del manufatto asseritamente abusivo. Il criterio della vicinitas non esaurisce dunque il fondamento della sua pretesa, che si radica su elementi ulteriori rispetto alla mera contiguità spaziale.
Sul secondo motivo, il Collegio condivide l’impostazione del primo giudice: non si tratta di invadere la discrezionalità del Comune nel definire l’ordine cronologico delle istanze di condono, ma di assicurare la tutela dell’interesse legittimo del ricorrente. Se l’appello fosse accolto, questi resterebbe plausibilmente esposto, per tempi non prevedibili, agli effetti dell’abuso non represso, senza possibilità di azionare strumenti di tutela.
Assume rilievo dirimente il sopraggiunto avvio dell’attività del commissario ad acta, insediatosi con verbale depositato in atti, che ha preso atto della comunicazione comunale di avvio del procedimento per il diniego delle istanze di condono, notificata agli istanti. Il documentato inizio dell’esecuzione della decisione di primo grado, preceduto dall’avvio del procedimento di diniego, depone per l’inaccoglibilità dell’appello. L’appello è respinto e la sentenza di primo grado confermata. Le spese della fase sono compensate in ragione dei profili di novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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