DASpo per chi brandisce una cintura travisato fuori dallo stadio (TAR Campania n. 1855 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in ragione delle esigenze di celerità connaturate alla sua funzione preventiva, trovano applicazione l’eccezione di cui all’art. 7, comma 1, legge n. 241/1990. Il D.A.Spo. costituisce misura di prevenzione atipica, fondata su un giudizio prognostico di pericolosità espresso secondo la logica del “più probabile che non”, che può basarsi anche su condotte meramente agevolatrici di situazioni di allarme. Integra la fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401/1989 il contegno di chi, a volto travisato e all’esterno dello stadio, brandisca una cintura dal lato opposto alla fibbia, in un contesto collettivo di violenza, fornendo al gruppo un apporto quantomeno morale.
Il Fatto
Con decreto del 26.09.2024, notificato il 2 ottobre successivo, il Questore di Salerno ha vietato al ricorrente l’accesso, per tre anni, a tutte le manifestazioni calcistiche sul territorio nazionale. Il provvedimento trae origine dagli episodi di violenza verificatisi in occasione di un incontro di calcio del campionato di Eccellenza, durante il quale tifosi di entrambe le squadre si sono reciprocamente minacciati, con lancio di oggetti e artifizi pirotecnici che hanno indotto l’arbitro a sospendere la gara. Al termine dell’incontro, all’esterno dello stadio e presso uno svincolo autostradale, gruppi di tifosi travisati hanno cercato il contatto violento. Il ricorrente è stato individuato come uno dei soggetti che avevano preso parte attiva agli episodi.
Il ricorrente ha proposto ricorso articolando quattro motivi: difetto di partecipazione procedimentale e istruttoria incompleta; travisamento del presupposto, avendo tenuto in mano una cintura con l’arto abbassato; assenza del presupposto della pericolosità sociale, essendo incensurato; irragionevolezza e sproporzione della durata triennale. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, con ordinanza cautelare del 19.12.2024, aveva già ritenuto che brandire una cintura dal lato opposto della fibbia, stazionando a volto travisato nell’area esterna dello stadio, equivalga a condotta stigmatizzabile, in quanto volontariamente tenuta in un contesto collettivo e finalizzata, quantomeno sotto il concorso morale, alla partecipazione attiva a episodi di violenza. Il fumus boni iuris era stato riconosciuto esclusivamente in relazione alla durata della misura.
Nel merito, il TAR rigetta il primo motivo richiamando il consolidato orientamento secondo cui il D.A.Spo. non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, stanti le esigenze di celerità connesse alla sua natura preventiva. Anche a voler ritenere doveroso tale adempimento, opererebbe comunque l’eccezione dell’art. 7, comma 1, legge n. 241/1990, avendo l’Amministrazione dato contezza dell’urgenza con valutazione non manifestamente illogica.
Sono privi di pregio anche il secondo e il terzo motivo. Il Collegio ricorda che il D.A.Spo. è misura di prevenzione atipica applicabile ai soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, che prescinde dalla responsabilità penale e può fondarsi su un pericolo anche solo potenziale. Il giudizio di pericolosità si caratterizza per ampia discrezionalità, essendo sufficiente un quadro indiziario univoco secondo la logica del “più probabile che non”.
Nel caso concreto, il ricorrente è stato identificato mediante esame dei fotogrammi del sistema di videosorveglianza, che lo ritraggono mentre impugna una cintura avvolta alla mano sinistra dal lato opposto alla fibbia, con volto parzialmente travisato. Egli non contesta i fatti, ma solo la loro significatività: il Collegio ritiene che, se avesse voluto, avrebbe potuto dissociarsi dal gruppo, laddove la sua condotta ha fornito apporto morale alla collettività. La mancata ripresa di un atto violento non è significativa, potendo essersi consumato senza essere stato filmato.
Il quarto motivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La Questura, con decreto del 17 gennaio 2025, ha rideterminato la durata in dodici mesi, con effetto fino al 3 ottobre 2026, accogliendo il riesame disposto in sede cautelare. Le spese sono integralmente compensate per parziale soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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