Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza per la Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 849/2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, determinata dall’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso per l’ottemperanza, non preclude la condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del giudizio. Trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, in virtù del quale il tardivo adempimento, intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio, conferma la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente e giustifica l’addebito delle spese processuali all’Amministrazione, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

La ricorrente, docente precario, aveva ottenuto dal Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma di euro 1.500,00.

A fronte della mancata esecuzione spontanea della pronuncia, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, chiedendo la determinazione del contenuto del provvedimento ovvero l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione inadempiente. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la ricorrente aveva comunicato l’avvenuto caricamento, da parte del gestore del servizio, del borsellino elettronico del docente in esecuzione della sentenza azionata in sede di ottemperanza, dichiarando conseguentemente la cessazione della materia del contendere.

La circostanza che l’adempimento sia intervenuto solo nella pendenza del giudizio di ottemperanza — e non spontaneamente dopo la sentenza di merito — ha indotto il Tribunale a non limitarsi a una declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma a pronunciarsi altresì sulle spese del giudizio, applicando il principio della soccombenza virtuale.

Secondo tale principio, la fondatezza della pretesa sostanziale, comprovata dall’esito del giudizio di merito e dalla stessa esecuzione tardiva, costituisce il criterio per la regolazione delle spese anche quando il processo si estingue o si esaurisce per un evento sopravvenuto che rende inutile la pronuncia nel merito. Il Collegio ha conseguentemente condannato l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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