Sospensione dell’occupazione di suolo pubblico e natura non sanzionatoria del potere comunale (TAR Campania n. 1854 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di disporre la sospensione dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per violazione delle prescrizioni dell’atto di concessione non integra una funzione stricto sensu sanzionatoria riconducibile alla legge n. 689/1981, ma costituisce esercizio dell’attività di controllo sulla regolarità dei titoli abilitativi all’uso esclusivo di beni pubblici. Ne consegue la giurisdizione del giudice amministrativo e non dell’autorità giudiziaria ordinaria. Il verbale del pubblico ufficiale che attesta la violazione ha valore privilegiato, contestabile solo con querela di falso o in presenza di fatti oggettivamente e insanabilmente contraddittori. La pendenza dei termini per l’opposizione al Prefetto avverso la sanzione pecuniaria e la notifica successiva dei verbali non incidono sulla legittimità del provvedimento di sospensione, fondato sui fatti attestati e non sui verbali quali atti recettizi.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un esercizio commerciale e ha impugnato due provvedimenti con cui il Comune ha disposto la sospensione dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, rispettivamente per tre e due giorni consecutivi. A monte, tre verbali della Polizia Locale avevano accertato l’occupazione di suolo al di fuori degli spazi consentiti delineati dalle strisce gialle, con irrogazione di sanzioni pecuniarie avverso le quali la società ha proposto opposizione al Prefetto, giudizio tuttora pendente.

La ricorrente ha censurato la tempistica dei rilievi, l’insussistenza dei presupposti e dell’elemento psicologico, l’applicazione della recidiva a fronte di quella che assume essere un’unica condotta reiterata e l’illegittimità della sospensione, quale sanzione accessoria, in pendenza dei termini per l’opposizione. Ha inoltre dedotto la violazione del principio di proporzionalità. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione e chiesto il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di rito. L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dal Comune, non è condivisa: il potere esercitato non è riconducibile alla funzione sanzionatoria ai sensi della legge n. 689/1981, ma alla diversa attività di controllo sul territorio comunale circa la regolarità dell’esercizio dei titoli abilitativi all’uso esclusivo del suolo. La controversia resta pertanto devoluta alla giurisdizione amministrativa.

Nel merito, il ricorso è infondato. Il Collegio richiama il principio, consolidato, secondo cui il verbale del pubblico ufficiale che attesta una violazione ha valore privilegiato, contestabile solo con querela di falso, salvo che i fatti attestati come avvenuti in presenza degli accertatori siano oggettivamente e insanabilmente contraddittori o raccolti de relato o mediati da valutazioni soggettive. Nel caso concreto la ricorrente non ha dedotto l’illogicità, la contraddittorietà o l’irrazionalità dei rilievi, né ha proposto querela di falso: il provvedimento che assume quei fatti come presupposto è dunque legittimamente fondato sugli stessi.

Da ciò discendono due corollari. Poiché presupposto delle ordinanze è l’accertamento della violazione delle disposizioni regolatrici dell’autorizzazione, e non i verbali in quanto tali, è irrilevante la pendenza dei termini per l’opposizione al Prefetto. Parimenti irrilevante è la notifica successiva dei verbali: non si tratta di atti recettizi e la loro notificazione non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato.

Sotto concorrente profilo, il Collegio esamina la censura sulla configurabilità di un’unica condotta. Raffrontando l’art. 6 della legge n. 77/1997, che discorre di recidiva, con l’art. 43, comma 3, del Regolamento comunale, che invece fa riferimento alla contestazione per tre volte della medesima tipologia di violazione nell’arco di 365 giorni, il Collegio rileva la differente terminologia. La nozione di recidiva presuppone che la precedente violazione non sia stata solo rilevata, ma debitamente contestata e divenuta definitiva. Nel caso di specie la contestazione dei verbali non è ancora definitiva.

Ciò nonostante il ricorso è rigettato: le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Amministrazione comunale. Il Collegio dispone l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ditta ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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