Daspo: la convalida nulla se ignora la memoria difensiva (Cass. pen. Sez. III n. 3378 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine riconosciuto all’interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione a un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore alle quarantotto ore previste dalla legge entro cui il P.M. deve richiedere la convalida. Qualora il diffidato si avvalga di tale facoltà, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida che non contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, alle deduzioni difensive ritualmente depositate. Il giudice è pertanto obbligato a prendere in considerazione le deduzioni, a prescindere dalla loro fondatezza. La nullità consegue dall’art. 178 lett. c), cod. proc. pen. e impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Venezia, in data 21.03.2024, ha convalidato il provvedimento del Questore di quella città, notificato il 18.03.2024, con cui era stato disposto l’obbligo di presentazione presso la questura per la durata di otto anni, in occasione delle competizioni sportive della squadra del Bari, in casa e fuori casa.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 6, legge n. 401 del 1989, per omessa valutazione della memoria difensiva trasmessa via pec in data 20.03.2024, entro il termine di 48 ore dalla notifica, con cui lamentava l’illegittimità della durata del divieto, eccedente il massimo dei cinque anni previsto per le ipotesi non aggravate, non essendo gravato da un precedente Daspo sportivo ma da un Daspo urbano. Con il secondo e il terzo motivo censura il principio di gradualità della sanzione e la mancata esplicitazione delle ragioni dell’estensione dell’obbligo a tutto il territorio nazionale.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro giurisprudenziale di riferimento, ricordando che il termine concesso all’interessato per depositare memorie e deduzioni non può essere inferiore a quello di 48 ore previsto per la richiesta di convalida. Sul punto richiama espressamente Sez. 3, n. 6440 del 27.01.2016 e le successive pronunce che hanno ribadito il principio.

Da tale premessa la Corte desume la regola per cui, se il diffidato si avvale della facoltà di produrre memorie difensive nel termine, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida che non contenga alcun riferimento, non solo formale ma anche sostanziale, alle deduzioni oggetto della memoria ritualmente depositata, come affermato da Sez. 3, n. 20143 del 27.05.2010, Sez. 3, n. 3740 del 2021 e Sez. 3, n. 41899 del 13.09.2023.

Applicando il principio alla sequenza procedimentale, la Corte rileva che il provvedimento del Questore è stato notificato il 18.03.2024 alle ore 16,00, che il ricorrente ha depositato la memoria il 20.03.2024 alle ore 12,15 e che il giudice ha convalidato il 21.03.2024 alle ore 15,30, nel rispetto del termine a difesa. Tuttavia, l’ordinanza non ha dato in alcun modo atto del deposito della memoria, con cui erano state formulate specifiche doglianze in ordine alla recidiva amministrativa e alla durata dell’obbligo.

La Corte sottolinea che tali doglianze, a prescindere dalla loro fondatezza, non sono state esaminate né vagliate dal giudice, che non ha richiamato la memoria né formalmente né sostanzialmente. Da qui la declaratoria di nullità dell’atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen. e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, limitatamente all’obbligo di presentazione. Tale epilogo, logicamente pregiudiziale, rende ultronea la disamina degli ulteriori motivi.

La decisione impugnata è pertanto annullata senza rinvio e viene dichiarata cessata l’efficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 18.03.2024, limitatamente all’obbligo di presentazione, con comunicazione del dispositivo al Questore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *