Rapina impropria, lieve entità esclusa per valore e lesioni alle vittime (Cass. pen. Sez. VII n. 869 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen. non è ravvisabile quando il contegno dell’agente si caratterizzi per il significativo valore della cosa sottratta e per le lesioni cagionate alla persona offesa. La causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non è applicabile al reato la cui cornice edittale non rientra nei limiti previsti dalla norma, neppure nella formulazione conseguente all’art. 1 del d.lgs. n. 150 del 2022. È inammissibile il motivo di ricorso che reiteri le censure già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 26.02.2024, aveva confermato l’affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di rapina impropria consumata e di lesioni aggravate. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
Con il primo motivo ha invocato l’applicazione della lieve entità del fatto in relazione al reato ex art. 628 cod. pen., sulla base della pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Con il secondo ha lamentato vizi di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come rapina impropria consumata, chiedendone la riqualificazione come tentata rapina impropria o tentato furto in concorso con le lesioni. Con il terzo ha censurato la motivazione sulla responsabilità per le lesioni aggravate.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha osservato che, alla luce di quanto ricostruito e accertato dai giudici di merito, la lieve entità non poteva ravvisarsi nel contegno dell’imputato, sia per il significativo valore — oltre duemila euro — di quanto sottratto, sia per le lesioni cagionate a una delle persone offese.
La Corte ha inoltre precisato che il ricorrente, nella rubrica del motivo, aveva fatto riferimento alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., istituto estraneo alla richiamata pronuncia della Consulta e comunque non applicabile alla fattispecie, poiché la cornice edittale del reato non rientra nei limiti previsti dalla norma, neppure nella sua nuova formulazione a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Le censure, infatti, si risolvevano nella mera reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. Esse non si confrontavano con le ragioni poste a base della ritenuta integrazione del delitto, risultando così non specifiche ma apparenti. Quanto al dedotto travisamento della prova, il ricorrente non ne aveva indicato l’oggetto chiaro e definito, limitandosi ad argomentare a sostegno della richiesta derubricazione.
Anche il terzo motivo è stato giudicato inammissibile. Le doglianze, formulate in termini vaghi, non precisavano i motivi d’appello trascurati dalla Corte territoriale, prospettando piuttosto una diversa lettura e un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova. La Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione, essendo l’apprezzamento delle risultanze processuali riservato al giudice di merito, che nel caso di specie aveva adeguatamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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