DASPO, convalida nulla se non rispettato il termine di 48 ore per (Cass. pen. Sez. III n. 836 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore che impone il divieto di accesso alle manifestazioni sportive e l’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, l’interessato ha facoltà di depositare memorie e deduzioni, personalmente o a mezzo di difensore, entro il termine di quarantotto ore dalla notifica. Poiché la legge non fissa un termine per l’esercizio del diritto di difesa, tale termine non può essere inferiore a quello assegnato al pubblico ministero per richiedere la convalida. Ne deriva che la convalida non può intervenire prima della scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica, e la sua inosservanza integra nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni dell’art. 182 cod. proc. pen. Il vizio non inficia l’ordinanza ove questa sia stata notificata e l’interessato non alleghi un pregiudizio concreto, attuale e verificabile: il principio non opera, però, quando la memoria sia stata depositata entro il termine e il giudice non l’abbia esaminata.

Il Fatto

Il Questore di Rimini, con provvedimento del 6 febbraio 2024, notificato all’interessato il 7 febbraio 2024 alle ore 13.50, disponeva il divieto di accesso per cinque anni agli stadi e agli impianti sportivi, con estensione alle aree di rispetto e ai luoghi di sosta e transito, unitamente all’obbligo di comparire presso la Questura in occasione degli incontri di calcio.

Il G.I.P. del Tribunale di Rimini convalidava il provvedimento con ordinanza dell’8 febbraio 2024, depositata lo stesso giorno alle ore 17.42. Il ricorrente impugnava per cassazione deducendo la mancata osservanza del termine di quarantotto ore dalla notifica, la conseguente nullità dell’ordinanza e del provvedimento questorile limitatamente all’obbligo di presentazione, nonché la compressione del diritto di difesa: la memoria difensiva era stata depositata il 9 febbraio 2024, prima della scadenza del termine, ma dopo il deposito dell’ordinanza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata sui presupposti della convalida: le ragioni di necessità e urgenza, la pericolosità concreta ed attuale del destinatario, l’attribuibilità delle condotte e la congruità della durata della misura. Sul piano del contraddittorio, il procedimento disciplinato dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989 prevede la convalida del solo obbligo di presentazione, attinente alla libertà personale, mentre il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive resta misura interdittiva di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza.

Quanto all’esercizio della difesa, la legge non indica un termine. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, è orientata nel ritenere che il termine per depositare memorie non possa essere inferiore a quello di quarantotto ore assegnato al pubblico ministero per richiedere la convalida. Da ciò la regola per cui la convalida non può intervenire prima della scadenza di tale termine, poiché l’inosservanza impedisce l’effettivo esercizio del diritto di difesa e integra nullità generale.

La Corte richiama poi l’indirizzo più recente, che ha temperato la categoricità del principio: la nullità, a regime intermedio, è deducibile alle condizioni dell’art. 182 cod. proc. pen. e non inficia l’ordinanza ove sia stata notificata all’interessato e questi non alleghi un pregiudizio concreto e verificabile, non rilevando il pregiudizio astratto o potenziale. È stata inoltre affermata la manifesta infondatezza della violazione quando l’interessato abbia esercitato le prerogative difensive prima della scadenza del termine e il giudice abbia provveduto dopo il deposito della memoria, dandone conto e confutandone nel merito gli argomenti.

Nel caso esaminato, il provvedimento questorile è stato notificato il 7 febbraio 2024 alle ore 13.50 e l’ordinanza di convalida è stata depositata l’8 febbraio 2024 alle ore 17.42: il termine di quarantotto ore non è stato rispettato. Il ricorrente ha documentato il deposito della memoria il 9 febbraio 2024, entro il termine, ma la memoria non è stata esaminata dal giudice in occasione dell’ordinanza, né avrebbe potuto esserlo perché successiva al deposito. Alla violazione del termine, correlata al mancato esame della memoria, segue la declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione, con annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e comunicazione del dispositivo al Questore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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