Revoca liberazione anticipata e contestazione aperta del reato associativo (Cass. pen. Sez. I n. 651 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso durante l’esecuzione della pena, il Tribunale di sorveglianza deve individuare il tempus commissi delicti esclusivamente in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, non spettandogli alcun autonomo potere di delimitazione temporale della condotta. In caso di contestazione cd. aperta del reato associativo permanente, dalla sola data della sentenza di primo grado non può farsi discendere, ai fini di qualsiasi effetto giuridico, l’implicito accertamento della permanenza della condotta illecita fino a quella data. Il giudice dell’esecuzione deve invece valutare l’incidenza dei comportamenti concreti accertati sul processo rieducativo, escludendo ogni automatismo collegato al sopravvenire della condanna.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Bari accoglie la richiesta di revoca della liberazione anticipata concessa al condannato per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, accertato dall’agosto 2009 sino all’attualità. Il provvedimento si fonda sull’irrevocabilità della sentenza di condanna intervenuta il 3 ottobre 2023 e sulla data di commissione del fatto, indicata come permanente fino alla sentenza di primo grado.

Il condannato ricorre per cassazione con tre motivi, deducendo l’assenza di motivazione sulle condotte successive al beneficio, la mancata valutazione dell’incidenza delle condotte illecite sulla concessione dei semestri e la mancata considerazione dello stato di detenzione ininterrotta dal marzo 2014 al febbraio 2020, periodo in cui non avrebbe potuto commettere reati.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio secondo cui, in tema di revoca della liberazione anticipata, il giudice dell’esecuzione non dispone di un autonomo potere di delimitazione temporale della condotta: il tempus commissi delicti va desunto dall’accertamento compiuto dal giudice della cognizione (Sez. I n. 9167 del 14.12.2022, dep. 2023, Scalogna).

Il Collegio richiama poi l’orientamento secondo cui, in presenza di un reato ostativo permanente con contestazione cd. aperta, il giudice deve verificare, sulla base della motivazione della sentenza di condanna, le date cui riferire in concreto l’esaurimento della condotta partecipativa (Sez. I n. 49625 del 14.11.2023, Gallizzi). Il potere di cognizione incidentale sui fatti accertati non è indipendente dal giudicato formatosi in sede di processo penale (Sez. I n. 41750 del 16.09.2013, Attanasio).

La Corte ribadisce che dalla contestazione aperta non può farsi derivare, ai fini di un qualsiasi effetto giuridico, la permanenza della condotta fino alla data della sentenza di primo grado: occorre verificare se il giudice di merito abbia ritenuto provata la permanenza oltre la data dell’accertamento (Sez. I n. 774 del 14.12.2004, dep. 2005, Lucarelli; Sez. I n. 46583 del 17.11.2005, Piccolo). Il principio vale a maggior ragione in materia di benefici penitenziari, dove rilevano i comportamenti concreti ed è escluso ogni automatismo (Sez. V n. 25578 del 15.05.2007, Sinagra).

Da tali premesse la Corte trae il rigetto dei primi due motivi: il Tribunale ha valutato la condotta acclarata in sede di cognizione, riconoscendo il ruolo di partecipe del sodalizio, e ha considerato l’incidenza dei comportamenti sul processo rieducativo, rilevando l’incompatibilità della buona condotta con il mantenimento del beneficio. Il ricorrente, inoltre, non indica la diversa data di cessazione della permanenza, risultando sul punto aspecifico.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per genericità: l’arresto dell’associato interrompe il vincolo associativo salvo elementi positivi contrari (Sez. VI n. 4004 del 29.11.2023, dep. 2024; Sez. I n. 48643 del 10.06.2015, Arnone; Sez. IV n. 34258 del 25.05.2007, Meziu), ma il condannato si limita a richiamare lo status detentionis senza indicare in che punto i provvedimenti di merito abbiano escluso apporti positivi successivi all’arresto. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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