Acquisizione al patrimonio comunale e interesse a impugnare l’ordine di demolizione (Cass. pen. Sez. III n. 835 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione dell’opera abusiva e dell’area di sedime al patrimonio comunale, per effetto del mancato ripristino nel termine di legge, determina la cessazione dell’interesse del condannato a impugnare l’ordine di demolizione. L’interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento, e sussiste solo se l’impugnazione è idonea a costituire una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante. Non è ammesso l’esercizio del diritto di impugnazione mirante alla sola esattezza teorica della decisione. Dopo l’acquisizione al patrimonio comunale, il condannato può chiedere la revoca dell’ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente alla sua esecuzione.
Il Fatto
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza divenuta irrevocabile, aveva condannato la ricorrente per violazioni edilizie, sismiche e in materia di beni ambientali, disponendo ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 la demolizione dell’opera abusiva, individuata in dispositivo nelle sole opere realizzate esternamente al fabbricato.
Il pubblico ministero aveva poi ingiunto la demolizione dell’intero manufatto. Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 23 maggio 2024, aveva respinto l’istanza di revoca dell’ingiunzione a demolire, ritenendo che la contestazione attenesse all’abusiva edificazione dell’intero immobile e che il riferimento alle sole opere esterne fosse frutto di refuso. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricostruito la vicenda, rilevando che il Comune aveva comunicato alla ricorrente l’inefficacia della SCIA e che era ormai maturata l’acquisizione delle opere e dell’area di sedime al patrimonio comunale per il mancato ripristino nel termine di legge, con rigetto dell’istanza di condono.
Su tale premessa il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. La ricorrente, infatti, non era più proprietaria dell’immobile, edificato interamente senza titolo, a seguito dell’acquisizione al patrimonio comunale.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento, e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante, non potendo mirare alla sola esattezza teorica della decisione.
Secondo il costante indirizzo di legittimità, l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’immobile abusivo fa cessare l’interesse alla revoca o alla sospensione dell’ordine di demolizione in capo al responsabile dell’illecito, divenuto terzo estraneo alle vicende giuridiche dell’immobile. Dopo l’acquisizione, il condannato può chiedere la revoca soltanto per provvedere spontaneamente all’esecuzione, essendo il procedimento amministrativo sanzionatorio ormai orientato alla demolizione a spese del responsabile.
Nel caso di specie la ricorrente si era limitata a dedurre che oggetto dell’ordine erano le sole opere esterne e che il giudice dell’esecuzione non aveva valutato l’avvenuto ripristino, senza nulla dedurre a sostegno di un interesse attuale e concreto a conservare un bene di cui non era più proprietaria. Da qui l’inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali, con versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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