Ottemperanza al giudicato e cessazione della materia del contendere (TAR Molise n. 26 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., la sopravvenuta e integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, dichiarata dalle parti in udienza, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. L’esecuzione spontanea intervenuta dopo la proposizione del ricorso non esime l’amministrazione dalla condanna alle spese del giudizio, né dall’obbligo di restituire il contributo unificato versato dal ricorrente.
Il Fatto
Un’azienda agricola ricorre al TAR Molise per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 268/2024, che, respinto l’appello della Regione, ha confermato la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni in favore della ricorrente e al pagamento delle spese di lite e di CTU.
La ricorrente deduce il passaggio in giudicato della pronuncia, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica esecutiva e l’inadempimento dell’amministrazione. La Regione si costituisce rappresentando di aver deliberato la variazione di bilancio, assunto l’impegno di spesa ed emesso la liquidazione e i mandati di pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza. Il giudicato risulta attestato dalla cancelleria, e la sentenza del giudice ordinario rientra tra i provvedimenti azionabili ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso.
Nel merito, le conclusioni rassegnate in udienza dal difensore della ricorrente — che ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per l’intervenuto integrale pagamento — rendono doverosa la definizione del giudizio. La pretesa azionata ha trovato spontanea e completa esecuzione, con conseguente declaratoria ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Sul regime delle spese il Collegio non compensa. L’ottemperanza è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso, depositato il 22 agosto 2025: la condotta processuale dell’amministrazione giustifica la condanna alle spese. Il Tribunale liquida € 800,00 oltre accessori di legge e dispone il rimborso del contributo unificato versato, respingendo implicitamente la richiesta di compensazione avanzata dalla difesa resistente.
La decisione ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo il modulo proprio del giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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