Nessun automatismo tra accreditamento e budget legittima riduzione tetti di spesa (TAR Molise n. 20 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria privata ex art. 8-quater, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 non comporta alcun obbligo dell’Azienda sanitaria di stipulare l’accordo contrattuale di budget, né attribuisce alla struttura un’aspettativa qualificata al mantenimento dei livelli pregressi di contrattualizzazione. La fissazione dei tetti di spesa e la determinazione dei budget individuali rientrano nella discrezionalità politico-amministrativa, con sindacato giurisdizionale di cautela, tanto più nelle Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo. È legittima la rimodulazione dei budget che decurti una quota delle somme non utilizzate dalla struttura nell’anno precedente e destini le risorse al soddisfacimento di un fabbisogno assistenziale accertato, senza che l’annullamento del precedente atto di programmazione possa riverberarsi sul diverso piano della contrattualizzazione.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata accreditata e contrattualizzata con il servizio sanitario regionale del Molise impugna la deliberazione con cui l’Azienda sanitaria regionale ha rimodulato, per il 2022, i budget delle strutture afferenti alla macroarea della riabilitazione, riducendo il tetto di spesa assegnato alla ricorrente e destinando le risorse recuperate all’attivazione di un modulo di Nucleo Alzheimer.

La ricorrente deduce la violazione e l’elusione di precedenti giudicati, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’irragionevolezza del criterio della spesa storica, l’omessa verifica del fabbisogno e la lesione delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa metodologica: le controversie sui budget annuali delle strutture private accreditate impongono un sindacato di cautela, perché incidono sui poteri di pianificazione e di spesa dell’amministrazione sanitaria. Il contemperamento non è tra diritto alla salute ed esigenze di cassa, ma mira alla sostenibilità del sistema sanitario regionale nel lungo periodo.

Sul quarto motivo il Tribunale esclude ogni interferenza tra accreditamento e contrattualizzazione. L’annullamento del P.O.S. 2015/2018 riguardava la sola dotazione di posti letto e il relativo decisum stabiliva soltanto il riaddebito della programmazione a seguito di nuova istruttoria sul fabbisogno. Il D.C.A. n. 65/2012 chiarisce che l’accreditamento non impone la stipula dell’accordo di budget. Non sussiste quindi alcuna violazione del giudicato, né rileva la sentenza della Corte costituzionale n. 116/2020, estranea al piano della contrattualizzazione.

Né vale la censura fondata sul richiamo compilativo del D.C.A. n. 52/2016 nelle premesse dello schema contrattuale: si tratta di mera ricognizione del quadro regolatorio, non di assunzione a base delle determinazioni annullate. Quanto alle garanzie partecipative, l’art. 13 della legge n. 241/1990 esclude l’applicazione delle norme sulla partecipazione per gli atti di programmazione generale, qualificazione che permane anche quando siano individuabili i destinatari.

Il primo motivo è respinto perché la riduzione ha inciso solo su una frazione delle somme non utilizzate dalla struttura negli anni precedenti: il tetto 2022 resta superiore al volume di prestazioni concretamente erogate. La dedotta incidenza della pandemia non è suffragata da alcun principio di prova, essendo il mancato utilizzo anteriore all’emergenza sanitaria. La rimodulazione persegue il reperimento delle risorse per un fabbisogno accertato di Nucleo Alzheimer, setting assistenziale diverso da quello per cui la ricorrente è accreditata.

Quanto al criterio della spesa storica, il Collegio ne afferma la ragionevolezza quale parametro dei tetti di spesa. Il terzo motivo è infine respinto perché la ricognizione del fabbisogno è demandata alla sede programmatoria pluriennale del P.O.S., a monte dei provvedimenti annuali. Il ricorso è integralmente respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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