DASPO sportivo: obbligo di motivazione sulla durata oltre il minimo edittale (TAR Sicilia n. 1124 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO sportivo di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989 è misura di prevenzione atipica che prescinde dalla commissione di un reato e si fonda su una prognosi di pericolosità, secondo la logica del “più probabile che non”. Qualora l’Amministrazione superi il minimo edittale di un anno, la dosimetria della misura deve trovare specifico riscontro motivazionale, relazionato agli episodi che hanno determinato l’esercizio del potere. Non è sufficiente il richiamo alla gravità dei fatti e al deferimento all’Autorità giudiziaria, né l’inerzia serbata dopo il riesame disposto in sede cautelare. Il provvedimento che ometta tale motivazione è annullato nella parte in cui eccede il minimo, salva la facoltà dell’Amministrazione di adottare un diverso provvedimento motivato.

Il Fatto

Con provvedimento del Questore di Messina il ricorrente è stato destinatario di un DASPO per la durata di tre anni, con divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni calcistiche e prescrizione di presentazione presso un Commissariato in occasione degli incontri della squadra locale. Il provvedimento richiama il deferimento all’Autorità giudiziaria per una pluralità di reati e assume la partecipazione del ricorrente agli episodi di violenza verificatisi il 10 settembre 2023 nei pressi dello stadio comunale, in occasione dell’incontro tra la formazione locale e quella ospite.

Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo la carenza di motivazione sulla pericolosità e sul presupposto della partecipazione attiva, l’eccessiva portata afflittiva della misura e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. In sede cautelare il Tribunale ha accolto l’istanza, disponendo il riesame del provvedimento con esclusivo riferimento agli aumenti superiori al minimo edittale. L’Amministrazione è rimasta inerte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il primo motivo. L’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989 consente al Questore di disporre il divieto nei confronti di chi risulti denunciato per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, ovvero abbia tenuto una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza o intimidazione. I fotogrammi richiamati individuano il ricorrente e il suo accompagnarsi ad altri soggetti coinvolti nei fatti, confortando la ricostruzione dell’Amministrazione.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il DASPO appartiene al diritto amministrativo della prevenzione e non richiede la certezza della condotta oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficienti elementi di fatto gravi, precisi e concordanti e i riscontri dell’autorità di pubblica sicurezza (Cons. Stato, sez. III, n. 7487/2023; Cons. Stato, sez. II, n. 5047/2022). Non è necessaria la prova della lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi di pericolosità. Il Collegio esclude che il mancato inserimento in un atto violento sia dirimente: il ricorrente è rimasto nel gruppo senza dissociarsi, fornendo quanto meno un apporto morale.

Il terzo motivo è infondato. Il DASPO non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, per le esigenze di celerità connaturate alla misura; in ogni caso opera l’eccezione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990, avendo l’Amministrazione dato conto dell’urgenza in termini non manifestamente illogici.

È invece fondato il secondo motivo. L’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989 fissa la durata del divieto tra un anno e cinque anni. Il Collegio precisa che la graduazione oltre il minimo deve trovare riscontro motivazionale e ritiene che la dosimetria della misura debba essere relazionata agli episodi che hanno determinato l’esercizio del potere. Nel caso concreto emergono elementi sufficienti per superare il minimo, ma l’Amministrazione non ha motivato l’aumento, neppure dopo il riesame disposto in sede cautelare.

Consegue l’accoglimento parziale, con annullamento del provvedimento nella misura in cui dispone il divieto per un periodo ulteriore a un anno, ferma la prescrizione minima e salva l’adozione di un diverso provvedimento motivato. Le spese sono compensate. È confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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