Ottemperanza al giudicato sul beneficio ex art 1 comma 121 legge 107 (TAR Marche n. 385 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato l’inadempimento del giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo e assegna un termine per l’ottemperanza. La nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia è misura sufficiente a funzione acceleratoria, non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, con conseguente rigetto della richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il giudice del lavoro ha accertato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici considerati. La pronuncia è stata notificata all’Amministrazione e, non impugnata nei termini, è passata in giudicato.

Ritenendo che il giudicato non fosse stato eseguito, la parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie alla pretesa. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine dilatorio di 120 giorni richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, onde la domanda di ottemperanza è stata ritenuta ammissibile.

Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito e l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Ricorrono dunque i presupposti di legge per l’accoglimento.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente competente presso il Dicastero. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, direttamente o tramite funzionario delegato.

È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e si reputa sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento degli importi liquidati in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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