Sospensione del giudizio per pregiudizialità eurounitaria sulla esclusione automatica per violazioni fiscali (TAR Lombardia n. 2250 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In pendenza di una questione pregiudiziale sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che investe la compatibilità dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 con il diritto eurounitario nella parte in cui impone l’esclusione automatica per il mancato o ritardato pagamento di un contributo unificato, il giudice amministrativo dispone la sospensione necessaria del giudizio ex art. 79, comma 1, cod. proc. amm. e 295 c.p.c. Il presupposto è la stretta pregiudizialità della decisione della Corte rispetto alla definizione della controversia, ove la medesima questione attinente all’irregolarità fiscale sia stata sollevata nei confronti della ricorrente principale e l’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 risulti applicabile ratione temporis. La sospensione prescinde da una valutazione prognostica sull’esito del ricorso incidentale escludente e opera al fine di evitare decisioni contrastanti.
Il Fatto
A seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’originaria aggiudicazione del Lotto 3 di una gara per i servizi di pulizia in ambito sanitario, la stazione appaltante rinnovava la verifica di anomalia e, con nuova determinazione, aggiudicava nuovamente il servizio alla controinteressata. La seconda classificata impugnava il nuovo provvedimento, deducendo plurimi vizi; la controinteressata proponeva, dal canto suo, ricorso incidentale, eccependo l’illegittimità della mancata esclusione della ricorrente principale per difetto del requisito di regolarità fiscale.
Tale esclusione sarebbe stata dovuta, in tesi, ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, per un debito, grave e definitivamente accertato, derivante dal mancato pagamento di una sanzione per il ritardato versamento del contributo unificato. Nelle more del giudizio, il Consiglio di Stato, in una causa concernente la medesima irregolarità fiscale contestata alla ricorrente principale, rimetteva alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale sulla legittimità eurounitaria dell’esclusione automatica per siffatte violazioni. La ricorrente principale chiedeva pertanto la sospensione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riconosciuto che il thema decidendum del ricorso incidentale si fonda sulla medesima questione dell’irregolarità fiscale già devoluta alla Corte di Giustizia dall’ordinanza della Sezione III del Consiglio di Stato, iscritta al ruolo con il numero di causa C-76/26. Tale circostanza rende la decisione della Corte strettamente pregiudiziale rispetto alla definizione della controversia, in quanto l’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, è stato censurato per contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE.||DSML||
La questione sottoposta alla Corte concerne, in particolare, se il diritto eurounitario osti a una normativa nazionale che impone l’esclusione automatica dalle procedure di gara dell’operatore economico che non abbia pagato o abbia ritardato il pagamento di un importo predeterminato nella soglia fissa di 5.000 euro, senza alcun apprezzamento demandato all’Amministrazione in relazione alle circostanze concrete e al valore dell’appalto. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138/2025, ha comunque sollecitato il legislatore a valutare l’opportunità di prevedere una diversa soglia di esclusione e la possibilità di regolarizzazione successiva.
Il Collegio ha escluso che la sospensione possa essere negata in ragione della mancanza di utilità per la controinteressata, atteso che la decisione della Corte incide direttamente sul ricorso incidentale escludente, la cui disamina è stata appositamente riservata. Ha altresì ritenuto la sussistenza dei presupposti dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm., in combinato disposto con l’art. 295 c.p.c., vertendosi in ipotesi di controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. La sospensione è stata pertanto disposta, con onere per le parti di presentare istanza di fissazione di udienza dopo la definizione del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.