L’ottemperanza per la carta docente non è preclusa dalla mancata asseverazione, sanabile entro termine perentorio (TAR Lombardia n. 3876 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, la produzione di una copia informatica della sentenza e dell’attestazione di passaggio in giudicato prive della prescritta asseverazione integra un’irregolarità sanabile, non un vizio insanabile, assegnandosi alla parte un termine perentorio per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale il ricorso può essere dichiarato inammissibile. L’accoglimento del ricorso per ottemperanza richiede la prova dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, incombendo sull’amministrazione, costituita in giudizio, l’onere di allegare e documentare l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato. La nomina del commissario ad acta può essere disposta fin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza, mentre l’applicazione dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua in relazione alla natura e misura del debito.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Varese, sezione lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione dell’importo di 500,00 euro per ciascun anno scolastico. Avendo l’amministrazione omesso di dare esecuzione al giudicato, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’adozione dei provvedimenti sostitutivi, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per l’ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente esaminato la questione della regolarità della documentazione prodotta, rilevando che la sentenza e l’attestazione di passaggio in giudicato erano prive della prescritta asseverazione. Con ordinanza, il giudice aveva assegnato alla parte ricorrente un termine perentorio di trenta giorni per sanare tale irregolarità, onere poi adempiuto dalla difesa. Il collegio ha quindi ritenuto il ricorso procedibile, avendo il ricorrente dimostrato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notifica della sentenza e la proposizione del ricorso.
Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato, in quanto la pretesa creditoria risultava sorretta da idonea documentazione e non era stata contrastata dall’amministrazione, la quale, pur costituita in giudizio, non aveva allegato né documentato l’avvenuta esecuzione del giudicato. Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, ordinando l’accredito delle somme dovute entro il termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia, il collegio ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che lo stesso non avrebbe avuto diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali di un pubblico dipendente preposto alla gestione della spesa. Il commissario avrebbe dovuto provvedere entro i successivi sessanta giorni dall’istanza del creditore, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari.
La domanda di condanna al pagamento dell’astreinte è stata invece respinta, in quanto la misura è apparsa manifestamente iniqua in relazione alla natura e all’esiguità del debito. Il collegio ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui la disposizione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. esclude l’uso delle penalità di mora quando ciò risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative, valutabili in concreto. L’amministrazione è stata infine condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta, tenuto conto della limitata attività difensiva svolta, e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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