Daspo urbano, basta l’accesso all’area vietata per la condanna (Cass. pen. Sez. VII n. 34060 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di violazione del divieto di accesso alle aree imposto dal Questore ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.l. n. 48/2017, la responsabilità penale è direttamente correlata alla violazione del divieto medesimo e non postula l’accertamento dell’esercizio dell’attività di parcheggiatore non autorizzato. È pertanto irrilevante stabilire per quale ragione l’imputato si trovasse nelle aree interdette. Il giudice di legittimità non può sindacare le valutazioni di merito sulla ricostruzione del fatto e sull’attendibilità del quadro probatorio quando la motivazione sia congrua ed esauriente. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 48/2017. L’imputazione riguardava la violazione del divieto di accedere alle aree indicate in un provvedimento emesso dal Questore e l’esercizio, nelle stesse aree, dell’attività di parcheggiatore non autorizzato.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la contestazione della responsabilità, il trattamento sanzionatorio in relazione alla pluralità di violazioni e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sez. VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo, secondo la Corte, esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito. Tali determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.

Nel caso concreto il giudice di merito ha evidenziato l’univocità del quadro probatorio: il ricorrente, a pochi giorni dalla notifica del provvedimento di divieto emesso dal Questore, era stato rinvenuto proprio nelle aree alle quali gli era precluso l’accesso. Da qui il principio centrale: è irrilevante stabilire se l’imputato vi si trovasse per lo svolgimento dell’attività di parcheggiatore abusivo o meno, posto che la responsabilità è direttamente correlata alla violazione del divieto di accesso nelle aree interdette.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito che aveva valorizzato i precedenti e la ravvicinata reiterazione delle condotte. Il ricorrente, già sanzionato in data 17 luglio 2020, aveva successivamente violato il provvedimento del Questore nelle medesime aree, esercitando una sorta di controllo del territorio.

Sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha richiamato Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489: il mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza. Nel caso di specie il giudice ha valorizzato le plurime violazioni accertate in un biennio, dalle quali emerge una significativa reiterazione e una spiccata propensione a porle in essere, elementi incompatibili con la diminuente.

All’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo Corte cost. n. 186 del 13/06/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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