Confisca tributaria del profitto non è pena nè richiede proporzionalità (Cass. pen. Sez. III n. 21159 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La confisca del profitto nei reati tributari ha natura ripristinatoria del patrimonio dell’autore e non già punitiva. Ne consegue che non trova applicazione il principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., trattandosi di misura ablativa volta a sottrarre al reo l’utilità economica illecitamente conseguita. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 va pertanto giudicata irrilevante: la pronuncia della Consulta sulla confisca dei beni strumentali nei reati societari non è sovrapponibile alla confisca tributaria, poiché diverso è l’oggetto e diversa la funzione delle due misure. Il dolo eventuale è compatibile con il dolo specifico di evasione nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

Il Fatto

La Corte di appello ha confermato la condanna inflitta in primo grado alla legale rappresentante di una società per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, e per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Il giudice di merito aveva disposto, in via principale, la confisca diretta sulle somme di denaro reperite e, in subordine, la confisca per equivalente sui beni nella disponibilità dell’imputata.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: nullità della sentenza per difetto di motivazione sull’elemento soggettivo, erronea applicazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 in materia di confisca per equivalente, contraddittorietà della motivazione sul punto e, infine, questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione per violazione del principio di proporzionalità, richiamando la Corte cost. n. 7 del 2025.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato generico e inammissibile. Nel caso di specie ricorre la doppia conforme: le sentenze di primo e secondo grado si saldano in un unico corpo motivazionale, leggibile congiuntamente. La Corte territoriale ha esaminato le censure con gli stessi criteri del primo giudice, motivando per relationem sulle questioni già risolte. Quanto al dolo, la motivazione è completa: l’imputata, pur redigendo le fatture, rimase indifferente alla loro corrispondenza alla realtà, integrando così il dolo eventuale.

La Corte ribadisce che il delitto di dichiarazione fraudolenta richiede il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione di elementi passivi fittizi, e il dolo specifico di evasione, il cui concreto conseguimento non è necessario. Richiamando Sez. III n. 52411 del 19.06.2018, si afferma la compatibilità tra dolo specifico e dolo eventuale.

Il secondo e il terzo motivo, relativi alla confisca, sono infondati. I giudici di merito hanno disposto dapprima la confisca diretta delle somme e solo in subordine quella per equivalente. Le censure formulate dalla ricorrente attengono all’esecuzione della misura e non alla sua decisione, unica questione che avrebbe potuto essere oggetto di ricorso.

Il quarto motivo è infondato. La questione di costituzionalità dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, sollevata per la prima volta in cassazione, è irrilevante. La Corte cost. n. 7 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2641, secondo comma, cod. civ. in tema di confisca obbligatoria dei beni strumentali nei reati societari, riconoscendo a quella misura natura di pena. La Consulta ha però espressamente distinto la confisca dei beni utilizzati per commettere l’illecito dalla confisca del profitto: solo la prima determina un peggioramento della situazione patrimoniale preesistente, mentre la seconda ha mera funzione ripristinatoria. La confisca tributaria del profitto non è dunque assimilabile a quella dei beni strumentali, con la conseguenza che non si applica il principio di proporzionalità rapportato alla gravità del reato. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2641 c.c.

Tutte le 9 sentenze sull'art. 2641 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *