Nullità del termine per violazione del contingentamento rilevabile d’ufficio in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18085 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio la nullità della clausola appositiva del termine per violazione della clausola di contingentamento, anche in difetto di un’espressa deduzione di parte, quando il relativo profilo sia desumibile dagli atti ritualmente acquisiti al processo e la questione sia entrata nel thema probandum et decidendum del giudizio di primo grado. L’eccezione non è tardiva ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ. se dagli atti di causa risultano richieste istruttorie che investono il rispetto della quota percentuale di assunzioni a termine. La violazione della clausola di contingentamento, incidendo sulla validità del termine, deve essere valutata anche attraverso l’eventuale attività istruttoria acquisibile d’ufficio.
Il Fatto
Il lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze della società per un breve periodo nel 1998, in forza di un contratto a termine stipulato a norma dell’art. 8 CCNL 1994, per fronteggiare esigenze di servizio connesse alle assenze per ferie del personale nel periodo giugno-settembre. Il ricorrente aveva adito il Tribunale di Catania deducendo la nullità della clausola appositiva del termine, chiedendo il ripristino del rapporto e il risarcimento del danno.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello di Catania confermava, ritenendo il rapporto risolto per mutuo consenso per effetto dell’inerzia ultraquinquennale del lavoratore e inammissibile, siccome nuova, l’eccezione di violazione della clausola di contingentamento. La Cassazione, con ordinanza n. 6813/2018, aveva cassato la pronuncia, escludendo che il solo decorso del tempo valesse a dimostrare la volontà tacita di dismissione. Il giudice del rinvio riteneva la medesima eccezione tardiva e la clausola contrattuale legittima. Il lavoratore ha proposto nuovo ricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articolava in quattro motivi. La Corte concentra l’esame sul primo, che denuncia la violazione del principio secondo cui la nullità, anche parziale, del contratto può essere rilevata ex officio in qualsiasi grado e stato del giudizio, in relazione all’art. 1421 cod. civ., e la violazione dell’art. 8, terzo comma, del CCNL 26.11.1994. La questione centrale è se l’eccezione di violazione della clausola di contingentamento fosse realmente nuova in appello.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 26243 del 2014: la domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta per la prima volta in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame, obbligato a rilevare d’ufficio ogni possibile causa di nullità, di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.
Sul punto è richiamata anche Cass. n. 34590/2023: il giudice d’appello ha il potere-dovere di rilevare in via ufficiosa la nullità, anche per vizi diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti.
Nel caso concreto, il lavoratore aveva dedotto in primo grado la nullità del contratto, prospettando l’omessa assunzione a tempo indeterminato a fronte di un fabbisogno accertato. La società, costituendosi, aveva chiesto prova per testi sul rispetto della quota del 10%, e il ricorrente aveva articolato prove orali sul medesimo punto. La questione era dunque entrata nel thema probandum et decidendum.
Ne consegue che l’eccezione non poteva ritenersi tardivamente proposta: la problematica risultava dagli atti del giudizio di primo grado e la Corte d’appello, superata la tesi della risoluzione tacita, avrebbe dovuto valutare, anche d’ufficio, l’eventuale violazione dell’art. 8 CCNL 26.11.1994, perché incidente sul rapporto. Il primo motivo è accolto, assorbiti i restanti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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