Ricorso inammissibile se non aggredisce la ratio del rigetto (Cass. civ. Sez. III n. 19198 del 12.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, in luogo di censurare la motivazione della sentenza impugnata, si limiti a reiterare i motivi di gravame già disattesi dal giudice di appello, senza confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del rigetto. La deduzione di travisamento del fatto non può risolversi in una critica generica della valutazione probatoria di merito, dovendo individuare l’omesso esame di un fatto decisivo e le ragioni della sua decisività. Del pari, la censura relativa al mancato riconoscimento della lite temeraria è inammissibile quando non si confronta con la ratio del rigetto, fondata sull’assenza di prova del danno da responsabilità processuale aggravata. La richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, se non proposta al giudice competente, non può essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità.
Il Fatto
La vicenda ha origine da un contratto d’opera professionale avente ad oggetto la traduzione giurata della patente di guida estera della committente. Il professionista incaricato smarriva il documento e, nonostante si fosse adoperato per rimediare, le parti non raggiungevano alcun accordo sulla misura del risarcimento. Da qui il giudizio promosso dalla committente davanti al Giudice di pace.
Il Giudice di pace condannava il traduttore al risarcimento, liquidato in misura pari alle spese vive documentate per ottenere il duplicato, escludendo ulteriori voci di danno non provate. Il Tribunale di Imperia confermava la decisione in appello, rigettando la richiesta di condanna per lite temeraria. Il professionista proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi tre motivi, rilevando che essi costituiscono per lo più una mera reiterazione dei motivi fattuali del gravame di appello, più che una critica della motivazione del loro rigetto. Il vizio di inammissibilità non investe i singoli argomenti nel merito, ma la stessa idoneità del mezzo a censurare la decisione impugnata.
Quanto al primo motivo, il ricorrente lamenta il travisamento delle prove e l’omesso esame delle istanze istruttorie (esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. e interrogatorio formale). La Corte osserva che il motivo non si confronta con le plurime ragioni del rigetto: la ritenuta irrilevanza dell’assenza di reiterazione nella sentenza di primo grado delle ragioni di non ammissione delle prove, essendo già intervenuta un’ordinanza ampiamente motivata; l’irrilevanza dei fatti oggetto di prova, non avendo il giudice riconosciuto danni ulteriori rispetto a quelli documentati; l’incomprensibilità del dedotto travisamento del fatto.
Il secondo motivo riguarda l’omesso accertamento dell’illecita condotta della controparte, invocata ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. La Corte rileva che il motivo non si confronta con la decisione del Tribunale, dal quale emerge che l’attribuzione del contributo causale è stata sì considerata, ma rigettata sulla base di un accertamento e di una valutazione fattuale di merito, non sindacabili in sede di legittimità.
Il terzo motivo concerne il rigetto dell’istanza ex art. 96 cod. proc. civ. Anche tale censura è inammissibile, non confrontandosi con le ragioni del mancato riconoscimento della lite temeraria, fondate sul duplice rilievo che la parte non ha mai dato prova dell’entità del danno subito dall’azione altrui, peraltro con esito vittorioso, né può dirsi integrata la fattispecie del comma terzo, riferita alla sola parte vittoriosa.
Il quarto motivo è infine inammissibile perché riferito a un’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza che avrebbe dovuto essere indirizzata al giudice dell’appello e non al giudice di legittimità, ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese processuali in ragione della particolarità della vicenda, senza ulteriore importo a titolo di contributo unificato stante l’ammissione al gratuito patrocinio.
Nota della Redazione
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