Recupero del contributo unificato prenotato a debito spetta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 8810 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero, da parte dell’amministrazione pubblica risultata vittoriosa nel giudizio, del contributo unificato che essa abbia adempiuto solo virtualmente mediante la prenotazione a debito, non integra l’esercizio di un potere autoritativo né l’adempimento di un’obbligazione tributaria, ma costituisce mero recupero di una spesa di giustizia nei confronti della parte processuale soccombente. Ne discende che, per la contestazione della relativa pretesa, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, dovendo il petitum sostanziale essere identificato in base alla causa petendi e alla natura della posizione dedotta. Resta invece devoluta al giudice tributario la controversia concernente l’accertamento della debenza del contributo unificato, nei confronti del soggetto effettivamente obbligato al suo versamento.
Il Fatto
Il Ministero dell’Istruzione aveva adito il TAR Umbria per l’annullamento degli atti con cui il Comune di Terni aveva destinato ad altri usi locali già concessi a un istituto scolastico. Il contributo unificato fu prenotato a debito, ai sensi dell’art. 158 del d.P.R. n. 115/2002. Con sentenza il TAR, preso atto della revoca in autotutela del provvedimento, dichiarò cessata la materia del contendere e compensò le spese.
Ricevuto il foglio delle notizie per il recupero del contributo, il Ministero ne chiese il rimborso al Comune, il quale oppose che il credito rientrava nella massa del dissesto e andava gestito dall’Organo straordinario di liquidazione; questo negò l’esistenza e la liquidabilità del credito. Il Ministero impugnò la deliberazione dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di Terni, che declinò la giurisdizione indicando quella del giudice amministrativo. Riassunto il giudizio, il TAR ha a sua volta sollevato d’ufficio il regolamento di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite muovono dalla premessa che le controversie sull’accertamento della debenza del contributo unificato rientrano nella giurisdizione del giudice tributario. Il contributo ha natura di entrata tributaria: lo conferma un orientamento consolidato, richiamato anche dalla Corte cost. n. 73 del 2005, che ne individua i caratteri della doverosità della prestazione e del collegamento a una pubblica spesa. Obbligato al versamento è, per l’art. 14 d.P.R. n. 115/2002, chi introduce il ricorso o si costituisce per primo, con recupero affidato all’ufficio tramite l’invito al pagamento.
La Corte chiarisce però che tale assetto riguarda il rapporto tra fisco e contribuente. La prenotazione a debito dell’amministrazione pubblica realizza un adempimento solo virtuale, con annotazione ai sensi dell’art. 280 d.P.R. n. 115/2002, e non può attingere nel concreto la P.A., altrimenti configurandosi un’inutile partita di giro. In capo alla parte vittoriosa insorge invece il diritto al recupero del contributo dalla parte soccombente.
La peculiarità è che la parte pubblica, adempiendo virtualmente, deve recuperare dal soccombente l’importo annotato per poi trasferirlo all’erario, nei limiti di quanto recuperato. Si tratta pur sempre di mero recupero di spese, perché non si configura l’esercizio di un potere autoritativo. L’attività della segreteria o cancelleria che invita la P.A. vittoriosa al recupero non investe quest’ultima di poteri pubblici: il rapporto tra le parti è paritetico e regolato dalle norme civilistiche. Non si discute dell’adempimento di un’obbligazione fiscale, già definita tra amministrazione della giustizia e parte processuale, ma di chi debba sopportare la spesa del contributo quale voce di costo del processo.
La ricostruzione smentisce la prospettazione del giudice tributario, che aveva ravvisato un atto amministrativo di diniego. Oggetto della controversia non è l’atto impositivo, ma il diritto al recupero della spesa. La giurisdizione si determina sulla base della domanda e del petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi e della natura della posizione dedotta, secondo un indirizzo consolidato (Sez. U n. 2368 del 2024; Sez. U n. 14231 del 2020). Nel caso concreto il petitum è rivolto al recupero di un credito, spesa di giustizia virtualmente sostenuta, da far valere in posizione paritetica.
Il giudice ordinario valuterà se, a fronte di una decisione con compensazione delle spese, tale statuizione possa intendersi estesa anche al contributo unificato, incidendo sul diritto di recupero verso l’erario, anche alla luce dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. La fattispecie, pur non sovrapponibile, è vicina a quella delle spese di giustizia anticipate dall’erario, per le quali si è affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Le Sezioni Unite dichiarano pertanto la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo va riassunto; la totale assenza di partecipazione delle parti dispensa dalla regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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