Revocatoria dei dazi e buona fede dell’importatore: scrutinio cumulativo obbligatorio (Cass. civ. Sez. V n. 34918 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esimente di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), CDC presuppone la ricorrenza cumulativa di tre condizioni: un errore attivo delle autorità doganali, la non riconoscibilità di tale errore da parte di un debitore in buona fede e l’osservanza di tutte le prescrizioni doganali. Il giudice di merito che si limiti a valorizzare la falsità del certificato di origine senza svolgere lo scrutinio coordinato su ciascuna condizione motiva in modo solo apparente e la sentenza va cassata con rinvio. La buona fede dell’importatore non opera in re ipsa, ma rileva se l’affidamento è stato determinato da un comportamento attivo delle autorità competenti, con valutazione della diligenza professionale esigibile. In materia doganale non trova applicazione l’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, ma lo ius speciale dell’art. 11, comma 4-bis, d.lgs. n. 374/1990, il cui termine dilatorio di trenta giorni è presidiato da nullità.
Il Fatto
La società ha impugnato plurimi avvisi di rettifica relativi a importazioni di elementi di fissaggio in acciaio, dichiarati di origine filippina con aliquota daziaria pari a 0%, effettuate negli anni 2010 e 2011 tramite un fornitore estero con sede nelle Filippine. A seguito di indagini dell’OLAF, avviate nel 2011, nel 2012 l’ufficio europeo ha accertato che il fornitore era in realtà di proprietà di cittadini taiwanesi e che le merci, prodotte finiti a Taiwan, venivano riesportate verso l’Unione come beni di origine filippina mediante documentazione falsificata presentata all’autorità doganale filippina. Nel 2013 si è giunti alla revoca dei certificati di origine preferenziale Form A.
La CTP di Bologna ha accolto il ricorso della contribuente; la CTR Emilia-Romagna ha invece accolto il gravame dell’Agenzia, respingendo l’appello incidentale. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, incentrati sul preteso diniego di accesso alle informative OLAF e sulla mancata attivazione di un contraddittorio endoprocedimentale, sono stati rigettati. La Corte ha ribadito che le informative OLAF, pur interlocutorie, sono atti ispettivi dotati di rilevanza probatoria, utilizzabili dall’Amministrazione ove autonomamente valutate, senza necessità di attendere la relazione finale. La mancata allegazione o il diniego di accesso attengono agli oneri probatori in giudizio, non ai requisiti di validità della motivazione. Il Reg. n. 883/2013 impone il contraddittorio solo per l’atto di chiusura delle indagini con riferimento nominativo, mentre per le indagini esterne il contraddittorio si colloca nella fase nazionale.
In materia doganale, poi, non si applica l’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, ma lo ius speciale dell’art. 11, comma 4-bis, d.lgs. n. 374/1990, che impone il termine dilatorio di trenta giorni tra consegna del verbale e notifica dell’avviso. Nel caso di specie il termine risulta rispettato, essendo gli avvisi notificati oltre trenta giorni dopo la consegna del p.v.c., e la società ha presentato osservazioni, che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ma non di esplicitare nell’atto impositivo.
Il terzo motivo è stato invece accolto. La Corte ha richiamato l’art. 220, par. 2, lett. b), CDC e la giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia, Veloserviss, C-427/14), ribadendo la natura cumulativa delle tre condizioni dell’esimente. Il giudice di merito si è arrestato a una formula assertiva, secondo cui il rilascio di un certificato inesatto da altre autorità doganali non presuppone la buona fede dell’importatore, risolvendosi in un mero richiamo alla falsità documentale. Tale motivazione è stata qualificata come “apparente”: manca ogni verifica sulla condotta delle autorità filippine e sulla sua eventuale qualificazione come errore attivo, sulla riconoscibilità dell’errore da parte dell’importatore secondo l’esperienza e la diligenza esigibile, nonché sull’osservanza delle prescrizioni doganali.
La Corte ha precisato che il legittimo affidamento è protetto solo quando siano state le autorità doganali a determinare i presupposti della fiducia dell’importatore, il quale deve aver agito con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, cod. civ. La verifica della diligenza non può ridursi al generico richiamo alla qualifica di operatore esperto, dovendo accertarsi in concreto quali elementi documentali e prassi fossero conoscibili ed esigibili nel periodo delle importazioni.
È stato escluso il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, vertendosi in ipotesi di acte éclairé. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per il nuovo esame e la regolazione delle spese; il quarto e il quinto motivo sono rimasti assorbiti.
Nota della Redazione
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