Assegno nucleo familiare, onere di allegazione del requisito reddituale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26075 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 d.l. n. 69/1988, convertito con legge n. 153/1988, presuppone la duplice condizione — provata dall’interessato — dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10. L’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. La prova del requisito reddituale richiesta ai cittadini extracomunitari non integra discriminazione, trattandosi di onere imposto anche ai cittadini italiani e soddisfacibile con ogni mezzo idoneo. Il difetto di allegazione specifica non può essere superato mediante l’esame dei documenti prodotti.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva chiesto all’Inps l’assegno al nucleo familiare per i familiari residenti in Senegal. La domanda era stata rigettata in primo grado per difetto di prova del requisito reddituale e la Corte d’appello di Bologna aveva confermato la pronuncia con sentenza n. 400/2022.
Secondo il giudice d’appello, il ricorrente non aveva allegato in modo specifico la situazione reddituale propria e dei componenti del nucleo, e i documenti prodotti — estratto contributivo, situazione anagrafica, copia dei conteggi degli arretrati — erano insufficienti in mancanza di CUD o modello 730. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui l’Inps ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
I due motivi — violazione dell’art. 2 legge n. 153/1988 e della direttiva 2003/109/CE, come interpretata dalla CGUE; violazione degli artt. 115 e 421 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ. — sono esaminati congiuntamente per la loro intima connessione e dichiarati infondati.
La Corte ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui l’erogazione dell’assegno presuppone la duplice condizione, provata dall’interessato, dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dell’art. 2. Richiamando i propri precedenti (Cass. 8973/2014, Cass. 16710/2022, Cass. 7097/2023, Cass. 5804/2025), il Collegio esclude che il difetto di prova possa essere supplito dal giudice.
Quanto al profilo della discriminazione, la Corte osserva che la necessità di provare il requisito reddituale non penalizza il cittadino extracomunitario, poiché l’onere è richiesto anche ai cittadini italiani e può essere soddisfatto con ogni mezzo idoneo (Cass. 6953/2023, Cass. 7097/2023, Cass. 5804/2025).
Nel caso concreto, il ricorrente ha omesso qualsiasi allegazione specifica sul proprio reddito e su quello dei familiari. Il Collegio richiama il principio per cui il difetto di allegazione non può venir meno mediante l’esame dei documenti allegati all’atto difensivo (Cass. 22055/2017, Cass. 5804/2025). La valutazione di insufficienza probatoria dei documenti prodotti è incensurabile in sede di legittimità, salvo i limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., estranei ai motivi.
Sul secondo motivo, la Corte precisa che il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta e può essere disposto anche d’ufficio, ma presuppone che i fatti costitutivi siano stati allegati nell’atto introduttivo e che emergano significative piste probatorie (Cass. 11845/2018). Il richiamo ai poteri ufficiosi dell’art. 421 cod. proc. civ. è dunque infondato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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