Irrisorietà della pretesa e indennizzo equa riparazione: serve il profilo oggettivo (Cass. civ. Sez. II n. 8523 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’irrisorietà della pretesa o del valore della causa, che ai sensi dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), legge n. 89/2001 fa presumere insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, deve essere apprezzata attraverso il concorso dell’elemento oggettivo, costituito dal valore della causa, e di quello soggettivo, riferito alle condizioni personali della parte. La norma non impone le condizioni personali quali unico criterio di valutazione. Il giudizio di non oggettiva esiguità della pretesa è bastevole, da solo, a negare l’ipotesi di esclusione dell’indennizzo e costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, in composizione monocratica, aveva liquidato in favore di una società la somma di 400,00 euro a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare. La stessa Corte, in composizione collegiale, aveva respinto il reclamo in opposizione del Ministero della Giustizia, che aveva sostenuto l’insussistenza del danno non patrimoniale per la modestia del credito insinuato, rapportata alle dimensioni rilevanti della creditrice.

Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), legge n. 89/2001 e dell’art. 2697 cod. civ. L’Amministrazione ha contestato di avere il decreto reputato meramente sussidiario il riferimento alle condizioni economiche del richiedente, giudicando sufficiente a fondare l’indennizzo il valore non prossimo a 500 euro della causa presupposta.

La Motivazione della Corte

Il motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l’irrisorietà della pretesa, per condurre all’insussistenza del pregiudizio, va apprezzata attraverso il concorso dell’elemento oggettivo, dato dal valore della causa, e di quello soggettivo, che tiene conto della condizione personale della parte (Cass. n. 3970/2024).

Nel caso esaminato il giudice di merito aveva ritenuto che la somma di 1.075,94 euro non potesse stimarsi oggettivamente irrisoria. Su questo punto si concentra il passaggio decisivo: la norma, pur sollecitando di valutare l’irrisorietà “anche” avuto riguardo alle condizioni personali, non impone tali condizioni quale criterio esclusivo di valutazione.

Ne deriva che il giudizio di non oggettiva esiguità della pretesa è sufficiente, per un verso, a negare la sussistenza dell’ipotesi di esclusione dell’indennizzo e, per altro verso, esprime un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità. La doglianza del Ministero, che pretendeva di valorizzare in via assorbente il profilo soggettivo, è stata quindi respinta.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., la condanna del ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma stimata congrua. La Corte ha precisato che non assume rilievo la circostanza che la parte richiedente la decisione sia un Ministero (Cass. n. 15354/2024). Nulla è stato disposto per il rimborso spese, non avendo la controparte, pur costituita, svolto difese. Infine, trattandosi di ricorso in materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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