Accordo stragiudiziale e cessazione della materia del contendere: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 10134 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto accordo stragiudiziale con cui le parti definiscono i criteri di applicazione del tributo e il corrispondente importo dovuto fa venir meno l’interesse della parte ricorrente alla pronuncia di merito. Ne deriva una causa di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, per cessazione della materia del contendere. La definizione concordata della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. L’inammissibilità sopravvenuta, non essendo riconducibile alle ipotesi di improcedibilità o di inammissibilità originaria, non comporta il versamento dell’ulteriore contributo unificato, di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli un avviso di accertamento TARI 2018 emesso dal Comune. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania confermava la pronuncia, respingendo l’appello della società.

Avverso la sentenza di appello la società proponeva ricorso per cassazione; il Comune resisteva con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente depositava una memoria con cui documentava un accordo stragiudiziale intercorso tra le parti sui criteri di applicazione del tributo, per superfici tassabili e importo dovuto, deducendo la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via pregiudiziale la memoria depositata dalla ricorrente e rileva che l’accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti ha definito i criteri di applicazione del tributo in contestazione e il corrispondente importo dovuto. Su questa base la ricorrente ha prospettato la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse a una pronuncia di merito.

Il Collegio qualifica la fattispecie come inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Una volta venuto meno l’interesse della parte ricorrente a una pronuncia sul merito dell’impugnazione, il ricorso non può essere esaminato nel merito. A sostegno richiama i precedenti Cass. n. 13565 del 2005 e Cass. Sez. Un. n. 368 del 2000.

Quanto alle spese, la Corte ne dispone la compensazione tra le parti in ragione delle modalità di definizione della controversia, che non vede una parte soccombente in senso proprio ma una vicenda definita in via concordata.

La Corte si sofferma infine sull’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Rileva che non ricorrono i presupposti per il suo versamento. La misura ha natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, e ciò impedisce ogni estensione interpretativa. Nella specie viene in considerazione un’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non riconducibile ai casi che impongono il pagamento. Sul punto richiama Cass. n. 13636 del 2015, Cass. n. 20697 del 2021, Cass. n. 31732 del 2018, Cass. n. 14782 del 2018 e Cass. n. 3542 del 2017.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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