Tremonti ter: l’investimento si considera ‘fatto’ con la consegna del bene, non con la sua messa in opera (ord. 32064/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 32064 del 10 dicembre 2025, Pres. Crucitti, Rel. Fracanzani, R.G. n. 1150/2019.

I fatti

Una società attiva nel settore delle lavanderie industriali aveva fruito della detassazione sugli investimenti in impianti tecnologici prevista dall’art. 5 del d.l. 78/2009 (c.d. Tremonti ter), acquistando macchinari da fornitori scandinavi. L’Agenzia delle Entrate disconosceva parte della variazione in diminuzione esposta in dichiarazione, ritenendo che gli investimenti non fossero stati completati entro il termine del 30 giugno 2010 previsto dalla norma agevolativa: pur essendo stata emessa fattura di vendita entro tale data, la merce era stata consegnata presso il magazzino della venditrice, in conto deposito, e spedita solo successivamente, sicché — secondo l’Ufficio — i macchinari dovevano considerarsi posti in opera solo in data posteriore.

Il ricorso

La società, soccombente in entrambi i gradi di merito, propone ricorso per cassazione su tre motivi, sostenendo che l’investimento dovesse considerarsi effettuato già con la consegna dei beni presso il magazzino della venditrice, irrilevante la data di trasporto e di messa in opera presso il proprio stabilimento.

La decisione

La Cassazione accoglie il primo motivo. Richiamando l’art. 109 del d.P.R. 917/1986 e le stesse circolari dell’Agenzia delle Entrate in materia di leasing, la Corte chiarisce che la locuzione “investimenti… fatti” utilizzata dall’art. 5 del d.l. 78/2009 si riferisce al momento in cui il bene entra nella disponibilità dell’acquirente — cioè alla consegna — e non richiede, salvo diversa previsione contrattuale (come una clausola di collaudo), la messa in opera o l’entrata in funzione del macchinario.

In tema di agevolazione per investimenti in impianti ed apparecchiature di cui all’art. 5, primo comma, d.l. n. 78/2009, gli investimenti possono ritenersi “fatti” entro la data del 30 giugno 2010 se per tale momento il bene è entrato nella disponibilità dell’acquirente, a prescindere dal momento in cui il macchinario sia stato messo in opera.

L’esito

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo (motivazione della sentenza di merito ritenuta adeguata) e dichiara assorbito il terzo, relativo al ricalcolo delle sanzioni; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione.

Perché questa decisione conta, in pratica

Per le imprese che fruiscono di agevolazioni fiscali sugli investimenti condizionate al rispetto di termini per il loro completamento, la pronuncia fissa un criterio operativo chiaro: ciò che rileva è il momento in cui il bene entra nella disponibilità giuridica dell’acquirente, cioè la consegna, non quello, spesso successivo e meno controllabile dal contribuente, dell’effettiva installazione o messa in funzione. Un principio che vale, in generale, per l’imputazione temporale dei costi ai fini della competenza fiscale.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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