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L’omessa motivazione impone l’annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 2 n. 16233 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la sentenza di appello che si limiti a confermare quella di primo grado è impugnabile per vizio di motivazione solo se il ricorrente alleghi un travisamento della prova, deducendo che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione del provvedimento di secondo grado. La corte di merito ha l’obbligo di esaminare specificamente i motivi di appello concernenti l’elemento soggettivo del reato, la richiesta di particolare tenuità del fatto e la quantificazione del danno, non potendosi limitare a un generico richiamo al bilanciamento delle attenuanti generiche, specialmente quando queste non siano state concesse dal primo giudice. L’omessa pronuncia su tali motivi comporta l’annullamento con rinvio per un nuovo giudizio, restando assorbito il motivo sulle attenuanti generiche, sul quale il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi solo in caso di mancato proscioglimento dell’imputato.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di ricettazione di beni di provenienza furtiva, nella forma attenuata di cui al comma quarto dell’art. 648 cod. pen., condannandolo alla pena di tre mesi di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Avverso tale sentenza, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, la violazione di legge per l’esclusione della particolare tenuità del fatto, la violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche e la contraddittorietà della motivazione sulla quantificazione del danno. La difesa della parte civile ha depositato memoria per sostenere l’infondatezza dei motivi di ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, rilevando che il primo motivo, relativo all’elemento soggettivo, non supera il vaglio di ammissibilità. In caso di c.d. “doppia conforme”, l’erronea valutazione del materiale istruttorio può essere eccepita solo come vizio di travisamento della prova, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.. Tale eccezione richiede una specifica deduzione che il dato probatorio sia stato per la prima volta introdotto nella motivazione del giudice di secondo grado. Nel caso di specie, il ricorrente non ha eccepito il travisamento, ma ha contestato la valutazione delle prove dichiarative, profilo che attiene al merito e non può essere riesaminato in sede di legittimità.

La Corte ha, invece, ritenuto fondati gli altri motivi di ricorso. L’imputato aveva sostenuto l’integrale restituzione delle ceste al proprietario, chiedendo che tale circostanza fosse valutata sia per la richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. sia per la quantificazione del danno, oltre a eccepire l’ingiustificata esclusione delle attenuanti generiche. La corte di merito, pur dando atto di tali aspetti nella sintesi dei motivi di appello, non ha motivato in proposito, limitandosi a escludere un trattamento sanzionatorio di maggiore benevolenza attraverso un diverso bilanciamento delle già riconosciute attenuanti generiche, le quali in realtà non erano state concesse dal primo giudice.

Alla luce di ciò, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per un nuovo giudizio sui motivi relativi al diniego della richiesta ex art. 131-bis cod. pen. e alla quantificazione del danno. Il motivo sulle attenuanti generiche è stato assorbito, ma il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi su di esso solo in caso di mancato proscioglimento dell’imputato. La Corte ha dichiarato inammissibile nel resto il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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