Debito fuori bilancio riconoscibile anche senza contratto scritto (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 179 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In via di principio, non assume carattere ostativo al riconoscimento del debito fuori bilancio la nullità del contratto di acquisizione di beni e servizi tra p.a. e contraente privato per difetto della forma scritta, ove richiesta ad substantiam dalla vigente normativa, ancorché tale carenza possa assumere rilevanza nella valutazione complessiva dell’ente in ordine alla remunerabilità della prestazione o all’indennizzabilità dell’acquisizione. Il riconoscimento ex art. 194, c. 1, lett. e), TUEL di un debito per acquisizioni in assenza di contratto scritto ad substantiam impone all’organo consiliare valutazioni complesse, da esplicitare con motivazione analitica. L’accertamento di effettività e utilità dell’acquisto e dell’arricchimento dell’ente costituisce presupposto e limite del riconoscimento, ma non esaurisce l’onere istruttorio e motivazionale incombente sull’ente.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune chiede un parere alla Sezione regionale di controllo in ordine alla possibilità di procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e), d.lgs. 267/2000 in assenza di un contratto redatto in forma scritta. Il quesito nasce dal contrasto degli orientamenti della giurisprudenza contabile sul punto.

Il Comune domanda inoltre se, in caso di risposta affermativa, sia sufficiente che l’istruttoria accerti l’effettivo svolgimento delle prestazioni e l’arricchimento dell’ente, e in che modo. La Sezione dichiara ammissibile il primo quesito e la prima parte del secondo, mentre reputa inammissibile la parte relativa alle modalità di accertamento, profilo suscettibile di interferire con funzioni giurisdizionali.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce l’evoluzione degli orientamenti giuscontabili. Gli indirizzi più risalenti consideravano presupposto indefettibile del riconoscimento l’esistenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata, liquida, certa ed esigibile, cosicché il contratto nullo per difetto della forma scritta ad substantiam era ritenuto comportamento di fatto privo di rilievo giuridico. Tale impostazione muoveva da un risalente orientamento della giurisprudenza civile, maturato sul regime provvisorio dei debiti degli enti locali.

La Corte dà conto del successivo approdo della Cassazione, secondo cui anche in assenza di previo contratto insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi ha fornito la prestazione e l’amministratore o funzionario che l’ha consentita, con la conseguenza che la mancata redazione in forma scritta non assume rilievo, collocandosi il rapporto al di fuori delle norme ad evidenza pubblica. Viene richiamata anche la giurisprudenza contabile che ha valorizzato la scissione del rapporto organico discendente dall’art. 191, c. 4, TUEL.

Il Collegio ritiene condivisibile questa evoluzione. L’art. 194, c. 1, lett. e), TUEL nulla dispone circa la necessità di un valido titolo di acquisto: il termine “acquisizioni”, senza ulteriori specificazioni, induce a ritenere riconoscibili gli acquisti ritenuti pertinenti, utili e vantaggiosi per l’ente e la comunità. La deliberazione consiliare ha natura ricognitiva del presupposto, ossia dell’arricchimento per l’ente, e non suppone un preesistente rapporto di debito tra ente e privato.

Poiché il fondamento del debito non è contrattuale, la procedura prescinde dalle cause di nullità del negozio. Il difetto della forma scritta può tuttavia rilevare in sede applicativa nella valutazione complessiva dell’ente in ordine alla remunerabilità della prestazione o all’indennizzabilità dell’acquisizione.

Sul secondo quesito, la Sezione sottolinea il carattere eccezionale dell’istituto, derogatorio alle ordinarie procedure di spesa. Il Consiglio deve accertare le ragioni della mancata osservanza della regolare procedura di acquisizione, verificare eventuali responsabilità ed evitare che il rimedio diventi strumento abituale. L’utilità e l’arricchimento costituiscono presupposto e limite del riconoscimento, ma non esauriscono l’onere istruttorio e motivazionale, che richiede motivazione analitica e adeguato supporto documentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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