Controllo dei rendiconti locali: conclusione senza rilievi e limiti dell’accertamento (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 269 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo-monitoraggio sui rendiconti degli enti locali, disciplinato dagli artt. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 e dall’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, la Sezione regionale di controllo adotta specifiche pronunce di accertamento solo quando emergano squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate alla regolarità della gestione o mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno. In assenza di tali irregolarità, l’esame si conclude senza rilievi. La conclusione senza rilievi non integra una valutazione positiva dei profili non riscontrati, poiché il controllo si fonda su dati sinteticamente rappresentati e prescinde dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti. Ne deriva che la verifica richiede l’attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell’esercizio considerato.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato i rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Capolona (AR), come rappresentati nelle relazioni dell’organo di revisione e nei prospetti allegati. L’esame ha riguardato il risultato di amministrazione e le relative componenti, tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall’ente, la capacità di indebitamento, il rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica.

Dall’analisi dei documenti contabili è scaturito un confronto istruttorio: la Sezione ha richiesto chiarimenti su taluni aspetti finanziari e gestori e l’ente ha fornito le precisazioni richieste, corredate dalla documentazione allegata. La questione è giunta alla definizione dell’esame congiunto dei due rendiconti, programmato dalla Sezione con proprie deliberazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina del controllo sui bilanci degli enti locali. L’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce alle Sezioni regionali la verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo in materia di indebitamento posto dall’art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari.

Il comma 3 della medesima disposizione consente l’adozione di specifiche pronunce di accertamento soltanto al ricorrere di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate alla regolarità della gestione finanziaria o mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno. La pronuncia di accertamento attiva un obbligo dell’ente di adottare, entro sessanta giorni, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri, con successiva verifica della Sezione entro trenta giorni dal ricevimento.

La Sezione richiama i criteri elaborati con la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014, confermati in via sostanziale anche per i rendiconti 2020 e 2021, con gli adattamenti imposti dalla riforma dei principi contabili del d.lgs. n. 118/2011. Su tale base ritiene meritevoli di segnalazione non solo le questioni che compromettono attualmente l’equilibrio di bilancio, ma anche i fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell’ente.

Il Collegio precisa i confini del modello di controllo adottato. L’esame si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati nel questionario e nella documentazione acquisita, prescindendo dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalla ricostruzione analitica delle operazioni poste in essere, aspetti che possono formare oggetto di successive verifiche. La Sezione segnala le irregolarità con riferimento all’esercizio cui si riferiscono, ma richiede l’attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell’esercizio 2021.

Su queste premesse, l’esame dei rendiconti del Comune non ha evidenziato irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione. Il Collegio dichiara pertanto concluso senza rilievi l’esame dei rendiconti 2020 e 2021, nei limiti e termini della motivazione, e dispone la trasmissione della deliberazione al Consiglio comunale, al Sindaco, all’organo di revisione e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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