Debito di vigilanza e insindacabilità del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 137 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è obbligato alla resa del conto giudiziale soltanto quando sia titolare di un effettivo debito di custodia, caratterizzato da una gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. In difetto di tale presupposto, la posizione del dipendente si configura come debito di vigilanza, che non integra la qualifica di agente contabile e non comporta l’obbligo di resa del conto. Ne consegue che il giudizio di conto avente ad oggetto beni eterogenei, riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente e assoggettati a mera sorveglianza, è improcedibile, con restituzione degli atti all’Amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dal conto giudiziale presentato da un dipendente di un ente locale, chiamato a rispondere in qualità di consegnatario di beni per l’esercizio finanziario 2020. Il conto riguarda esclusivamente beni mobili di pertinenza dell’ente, rispetto ai quali l’interessato aveva reso il conto in relazione a un presunto debito di custodia sui beni medesimi.

Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 24.10.2024, chiede la declaratoria di improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore espone il contenuto della relazione di deferimento e il Pubblico Ministero concorda, instando per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte individua l’elemento discriminante tra le due figure nel tipo di gestione affidata al dipendente. Il consegnatario per debito di custodia è qualificabile come agente contabile ed è obbligato alla resa del conto; il consegnatario per debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non è tenuto alla resa.

Lo spartiacque risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio, determinando un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurano un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.

Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Ne è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza, non soggetto all’obbligo di resa, si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e sulla gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.

Nel caso concreto il Collegio, in adesione alla consolidata giurisprudenza contabile richiamata, rileva la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”. Quel che viene in rilievo è una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale dell’ente. Non sussiste pertanto l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale dei beni in questione, per i quali si configura unicamente obbligo di vigilanza. Il giudizio iscritto a ruolo è dichiarato improcedibile, con restituzione del conto all’Amministrazione e nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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