Giurisdizione contabile sui consorzi di bonifica e licenziamento illegittimo (Corte dei Conti Sez. III App. n. 264 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
I consorzi di bonifica sono enti pubblici a costituzione e partecipazione obbligatoria, per la cura di interessi pubblici individuati dalla legge regionale, e i contributi imposti ai proprietari consorziati hanno natura tributaria. Ne deriva che i danni erariali conseguenti a scelte amministrative illegittime degli organi consortili, compresi quelli derivanti da licenziamenti illegittimi del personale, rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti. Le scelte discrezionali degli amministratori pubblici devono ispirarsi al principio di razionalità e a criteri di economicità, con adeguatezza tra obiettivi perseguiti e risorse impiegate. La soccombenza dell’ente nel giudizio civile lavoristico non esonera gli amministratori da responsabilità quando il recesso risulti palesemente immotivato o discriminatorio.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal danno erariale contestato dalla Procura regionale agli amministratori di un consorzio di bonifica, in relazione a plurime vicende lavoristiche scaturite dallo scioglimento unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti di diversi dipendenti, con provvedimenti ritenuti illegittimi dal giudice del lavoro.

La Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza parzialmente di accoglimento, aveva condannato due convenuti al pagamento, in favore dell’ente, delle somme liquidate per il solo licenziamento del dott. xx, escludendo la responsabilità in ordine alle altre due posizioni per difetto di colpa grave. Gli amministratori hanno proposto appello, eccependo in via principale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea, chiedendo l’ammissione di prova testimoniale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di gravame muove dalla tesi secondo cui i consorzi di bonifica svolgerebbero attività economica di carattere privatistico, non fruirebbero di finanziamenti pubblici e si reggerebbero sui soli contributi degli utenti consortili, con controversie lavoristiche devolute al giudice ordinario. La Sezione respinge tale ricostruzione, giudicandola incompleta rispetto al ruolo e alle funzioni assegnate dall’ordinamento a tali enti.

Il Collegio richiama la disciplina statale contenuta nel R.D. n. 215 del 1933, che all’art. 59 qualifica i consorzi come persone giuridiche pubbliche, dotate del potere di imporre contributi alle proprietà consorziate, e che all’art. 21 assimila tali contributi agli oneri reali sui fondi, esigibili con le norme e i privilegi dell’imposta fondiaria. Il riferimento è poi agli artt. 860 e 862 cod. civ., che configurano il concorso dei proprietari alla spesa per le opere di bonifica.

La Corte valorizza il percorso costituzionale e legislativo: il trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di bonifica integrale con il d.P.R. n. 616 del 1977, la riforma del Titolo V con la legge costituzionale n. 3 del 2001, che colloca la disciplina della bonifica in un intreccio di competenze in materia agricola e ambientale, e la giurisprudenza costituzionale che qualifica i consorzi come enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale, strumentali rispetto allo Stato e alle Regioni per la cura di interessi pubblici.

Ai contributi consortili è riconosciuta natura tributaria, pur nel necessario collegamento con i benefici conseguiti dai proprietari, essendo riscossi mediante ruolo secondo l’imposizione diretta. Ne consegue che la realtà consortile non può ridursi a mero fenomeno associativo espressione dell’autonomia privata dei consorziati.

Sul merito, la Sezione conferma il ragionamento del primo giudice, che aveva tratto dal giudizio civile gli elementi utili al proprio convincimento ex art. 116 cod. proc. civ.. Il recesso durante il periodo di prova, ancorché tempestivo, risultava fondato su ragioni estranee alla funzione tipica del patto, legate alle condizioni di salute del lavoratore, e quindi connotato da carattere discriminatorio. La scelta palesemente immotivata ha comportato un gravoso esborso per il bilancio consortile e ha privato l’ente di un lavoratore invalido sulla cui capacità non era stata mossa alcuna censura.

L’appello è pertanto rigettato, con conferma della sentenza impugnata e condanna degli appellanti alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *