Base pensionabile del diplomatico all’estero e indennità di posizione in misura minima (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 542 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento pensionistico del personale diplomatico cessato dal servizio, la base pensionabile utile ai fini della quota A è costituita dall’ultimo stipendio e dagli emolumenti tassativamente indicati dalla legge, nella misura effettivamente percepiti al momento del collocamento a riposo, in applicazione del principio di effettività e di tassatività stabilito dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973. La nuova base pensionabile, come ampliata dall’art. 2, comma 9, rileva solo ai fini del calcolo della quota B. Per il personale in servizio all’estero, l’art. 170, comma 1, del d.P.R. n. 18 del 1967 prevede che l’indennità o retribuzione di posizione sia corrisposta nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, con la conseguenza che la disciplina previdenziale non preclude una migliore valorizzazione di tale indennità, ma è la norma speciale sull’ordinamento degli affari esteri a imporne la percezione in misura ridotta. È esclusa un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, ove la Corte costituzionale si sia già pronunciata in senso contrario.

Il Fatto

Il ricorrente, cessato dal servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale mentre era in servizio all’estero con funzioni di ambasciatore d’Italia, ha contestato la misura della pensione di vecchiaia attribuitagli. Ha chiesto il riconoscimento dell’indennità di posizione, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 206 del 2010, da computarsi ai fini pensionistici in misura pari a quella del personale di pari grado e funzioni in servizio in Italia, correlata al grado di ambasciatore e alla posizione funzionale di direttore generale ricoperta già prima del trasferimento, anziché sulla base della misura minima corrisposta.

Il giudizio è stato introdotto con ricorso in riassunzione, depositato il 28 marzo 2018, per effetto di una sentenza di appello che ha statuito la giurisdizione della Corte dei conti. Nel corso del giudizio il giudice monocratico ha emesso la sentenza non definitiva n. 672 del 2019 e l’ordinanza n. 186 dell’11 agosto 2021, con cui ha sollevato questioni di legittimità costituzionale e sospeso il giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 214 del 20 ottobre 2022, ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni. Il ricorrente ha quindi reiterato le proprie istanze con istanza in riassunzione depositata il 17 gennaio 2023.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il giudice ha rigettato l’istanza di rinvio formulata dal ricorrente. La mera affermazione, priva di riscontri oggettivi, di colloqui informali tra le parti non consente di accedere alla richiesta. La causa, inoltre, è matura per la decisione, anche in considerazione della pendenza del processo dal 2018.

Nel merito, la Corte ha deciso applicando il principio della “ragione più liquida”, che consente di esaminare il motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, in osservanza di evidenti ragioni di economia processuale.

Il ricorso è stato ritenuto infondato alla stregua della giurisprudenza consolidata della Corte nella materia, richiamata per sinteticità ex art. 5, comma 2, c.g.c., art. 17, comma 1, norme att. c.g.c. e art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.. Per gli assunti anteriori al 1° gennaio 1996, come nella specie, la nuova base pensionabile può essere considerata solo ai fini del calcolo della quota B. Per la quota A opera invece il principio di effettività e tassatività dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui sono esclusi dalla base pensionabile gli emolumenti non percepiti e quelli percepiti ma di natura non stipendiale, salvo che la legge istitutiva ne preveda espressamente la pensionabilità.

La Corte ha poi precisato che non è la disciplina previdenziale a precludere una migliore valorizzazione dell’indennità di posizione, bensì l’art. 170, comma 1, del d.P.R. n. 18 del 1967. Tale norma dispone che il personale in servizio all’estero percepisca, oltre allo stipendio e agli assegni fissi e continuativi previsti per l’interno, compresa l’eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima, anche l’indennità di servizio all’estero stabilita per il posto di organico occupato. Nel caso di specie l’importo è rimasto costante sino al giorno della cessazione dal servizio, sicché è corretto l’operato dell’amministrazione.

Infine, la tesi attorea è stata respinta anche quanto alla possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, esclusa dalla Corte costituzionale che si è pronunciata nel frattempo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese legali per la complessità della questione e nulla per le spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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