Riscatto del corso da infermiera professionale propedeutico al diploma di ostetrica (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 58 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riscatto oneroso a fini pensionistici dei periodi di studio, il requisito della prescrizione del diploma per l’ammissione al posto ricoperto, posto dall’art. 8 legge n. 274/1991, non viene meno quando all’accesso al corso di studi superiore legittimino più titoli alternativi. Ove il diploma conseguito sia uno dei titoli necessari per l’iscrizione alla scuola che abilita alla professione poi effettivamente esercitata, gli anni di quel percorso di studi sono collegati alla futura attività lavorativa. Il riscatto è quindi dovuto anche se il posto occupato sia qualificato con altra denominazione professionale. La presenza di requisiti alternativi per l’accesso al diploma non priva quello posseduto del nesso con il lavoro svolto.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto al riscatto oneroso a fini pensionistici dei primi due anni del corso triennale da infermiera professionale, frequentato dal 01.10.1981 al 28.06.1984. L’INPS aveva respinto la domanda rilevando la mancata coincidenza tra il posto di lavoro ricoperto, quello di ostetrica, e il titolo del diploma posseduto.

La ricorrente ha conseguito il diploma di infermiera professionale nel 1984 e, successivamente, nel 1986, il diploma di ostetrica. Ha dedotto che il primo titolo, all’epoca del conseguimento, era propedeutico all’iscrizione al corso di ostetricia, ai sensi dell’art. 2 legge 23 dicembre 1957 n. 1252 nel testo allora vigente. L’INPS si è costituita chiedendo il rigetto, non essendo il diploma di infermiera requisito unico necessario per il conseguimento del titolo di ostetrica.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è accolto. La Corte muove da un dato pacifico: i fatti di causa, ossia il conseguimento dei due diplomi, non sono in discussione. L’unico motivo di diniego attiene alla mancata coincidenza tra diploma conseguito e posto di lavoro occupato. Su questo solo aspetto verte la pronuncia.

Il passaggio decisivo riguarda il quadro normativo vigente ratione temporis. All’epoca del conseguimento del titolo, il diploma di Stato per l’esercizio della professione di infermiera era uno dei titoli per l’iscrizione alla scuola di ostetricia, come previsto dall’art. 2 legge n. 1252/1957. Anche a prescindere dalla natura del diploma di ostetricia, ciò che rileva è che quel titolo costituiva uno dei requisiti di ammissione al corso di studi superiore.

Tale situazione rende applicabile la disciplina sul riscatto, che lo condiziona alla circostanza che il relativo diploma sia prescritto per l’ammissione al posto ricoperto, ai sensi dell’art. 8 legge n. 274/1991. La Corte sottolinea che la presenza di plurimi requisiti alternativi per l’accesso al diploma di ostetricia non priva quello posseduto del collegamento con il lavoro di ostetrica.

Se per l’accesso al corso di studi di ostetricia era necessario il diploma di infermiere professionale, gli anni di quel percorso diventano inevitabilmente collegati alla futura attività lavorativa di ostetrica. La Corte richiama, negli stessi termini, il precedente di questa stessa Sezione, Sent. n. 103/2022.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della ricorrente. Il ricorso è accolto e il diritto al riscatto è dichiarato per le annualità relative agli anni scolastici 1981/1982 e 1982/1983.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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