Rito abbreviato contabile e definizione con versamento della somma ridotta (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 223 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato contabile disciplinato dall’art. 130 C.G.C., il tempestivo versamento della somma determinata con il decreto di ammissione costituisce condizione per la definizione del giudizio ai sensi del comma 8 della stessa disposizione. Accertato il pagamento, non sussistono motivi per disattendere le concordi conclusioni delle parti. Il giudizio di responsabilità amministrativa va quindi definito con pronuncia che chiude il procedimento, restando il convenuto tenuto al pagamento delle sole spese di sentenza. La definizione presuppone la ritualità e la tempestività del versamento rispetto al termine perentorio fissato dal decreto.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiamato in giudizio la convenuta per il risarcimento di euro 2.667,12, oltre accessori, in favore della Regione Puglia. La domanda si fonda su una condotta di falsa attestazione di presenza in ufficio per complessive 80 ore e 10 minuti, contestata a una dipendente in servizio presso la Sezione Provveditorato-Economato della sede di Brindisi, nel periodo compreso tra il 19 luglio e il 15 novembre 2018.

L’illiceità penale della condotta è stata accertata con sentenza divenuta irrevocabile del GUP presso il Tribunale di Brindisi. Il P.M. ha contestato la violazione dell’art. 1, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 150/2009, che impone al dipendente il risarcimento del danno patrimoniale pari al compenso corrisposto nei periodi di mancata prestazione, oltre al danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

La convenuta ha richiesto di essere ammessa al rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio. Con decreto n. 13/2024 la richiesta è stata accolta ed è stato fissato il termine perentorio di 30 giorni per il versamento, in unica soluzione, di euro 533,42, con contestuale fissazione dell’odierna camera di consiglio per la verifica del tempestivo e regolare pagamento.

La parte convenuta ha documentato l’avvenuto versamento, depositando copia della reversale di incasso rilasciata dalla Regione Puglia. Il pagamento era già stato effettuato in data anteriore al deposito della documentazione, sebbene il versamento della ricevuta sia avvenuto in modo irrituale rispetto alla procedura dell’art. 130 C.G.C.

All’udienza camerale il rappresentante del P.M. e il difensore della convenuta, preso atto del pagamento, hanno chiesto congiuntamente che il giudizio fosse definito ai sensi di legge. La Corte ha quindi rilevato che non sussistono motivi per disattendere le concordi conclusioni delle parti, essendo il versamento documentato e tempestivo.

Il giudizio va pertanto definito ai sensi del comma 8 dell’art. 130 C.G.C., con contestuale condanna della convenuta al pagamento delle spese di sentenza, liquidate come da nota in calce.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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