Debito di vigilanza e insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 162 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia, configurabile solo in capo al consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Il discrimine tra consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile, e consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato alla resa, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di cassa o di magazzino. In difetto di tale gestione, il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’amministrazione.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte è investita di un giudizio di conto relativo all’esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti di un dipendente di un ente locale che aveva presentato il conto giudiziale in qualità di consegnatario di beni mobili. Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza.
La Procura regionale, con conclusioni ex art. 148, comma 3, c.g.c., chiede di dichiarare l’improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’amministrazione. La questione è quindi se sussista, in capo al dipendente, l’obbligo di rendere il conto giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il collegio ricostruisce il criterio distintivo tra le due posizioni soggettive. La gestione oggetto del conto non riguarda beni o materie per le quali il consegnatario abbia debito di custodia: si tratta di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni dell’ente e riconducibili allo stato patrimoniale.
Tali beni sono assoggettati a mero debito di vigilanza e risultano esclusi dall’obbligo di resa del conto, in linea con la pluriennale giurisprudenza contabile richiamata dal collegio (tra le altre, Sezione giurisdizionale Piemonte n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023).
Lo spartiacque tra le due figure va individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, i cui movimenti in carico e scarico determinano un incremento o decremento degli oggetti ricevuti in consegna e configurano un obbligo restitutorio. Solo il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato da acquisizioni in stock, è tenuto alla resa del conto.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.
Nel caso concreto non è possibile individuare i beni per i quali sia previsto un debito di custodia, per la natura eterogenea degli stessi e l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino, emergendo una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale dell’ente. Il collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio e dispone la restituzione del conto all’amministrazione.
Nota della Redazione
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