Definizione alternativa del giudizio contabile ed inefficacia del sequestro conservativo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 91 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione alternativa del giudizio contabile, disciplinata dall’art. 130 c.g.c., si perfeziona con l’accoglimento dell’istanza e con il tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione ed entro il termine perentorio assegnato, della somma ritenuta congrua. Tale modalità non integra un’ipotesi di cessazione della materia del contendere, poiché non interviene l’intero pagamento della pretesa attorea, né una delle ipotesi di estinzione del giudizio contemplate dagli artt. 110 e 111 c.g.c.. Il soddisfacimento del credito risarcitorio determina la sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del convenuto.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio più soggetti per una fattispecie di indebita percezione di contributi comunitari in materia di produzione agricola, finanziati dal F.E.A.G.A. La pretesa risarcitoria è stata contestata, in solido e a titolo di dolo, anche a un’operatrice di un Centro di Assistenza Agricola, alla quale è stata imputata una condotta di omessa verifica della documentazione relativa a una domanda unica di pagamento.
La convenuta si è costituita chiedendo la definizione alternativa del giudizio ex art. 130 c.g.c., deducendo di essere stata assolta in appello nel processo penale. Con decreto il Collegio ha accolto l’istanza, determinando la somma dovuta in favore di AGEA e assegnando un termine perentorio per il versamento. La convenuta ha quindi depositato la ricevuta del bonifico e la quietanza, chiedendo la declaratoria di inefficacia del sequestro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto i presupposti della definizione alternativa del giudizio. Rileva che la convenuta ha tempestivamente eseguito il versamento, in unica soluzione e nel termine perentorio, della somma determinata a suo carico con il decreto di accoglimento dell’istanza.
La Corte affronta poi la qualificazione giuridica della fattispecie, escludendo espressamente la riconducibilità a un’ipotesi di cessazione della materia del contendere. L’ostacolo è di ordine quantitativo: non è intervenuto l’intero pagamento richiesto dalla Procura attrice con l’atto di citazione, bensì solo una parte della pretesa.
Il Collegio esclude altresì che ricorra una delle ipotesi di estinzione del giudizio previste dagli artt. 110 e 111 c.g.c. o da altra disposizione, ritenendola peraltro incompatibile con la finalità sostanzialmente definitoria del rito abbreviato.
Su queste premesse, la Corte qualifica l’accoglimento dell’istanza e il regolare versamento come una specifica modalità di definizione alternativa del giudizio, conforme alla lettera e alle finalità dell’art. 130, comma 1, c.g.c.
In conseguenza della definizione e del soddisfacimento del credito risarcitorio, il Collegio dichiara la sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo disposto sui beni della convenuta, originariamente confermato sino alla concorrenza della somma contestata. Quanto alle spese, non ricorrono i presupposti per la compensazione: esse seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della convenuta.
Nota della Redazione
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