Contributi comunitari indebitamente percepiti e giurisdizione contabile: rigetto della domanda erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 372 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per contributi comunitari indebitamente percepiti, la disponibilità materiale del terreno rileva ai fini del sostegno economico, a prescindere dal titolo, quando la sentenza civile di risoluzione non sia ancora munita di formula esecutiva. Sussiste autonomia tra giudizio contabile e giudizi civile, penale e amministrativo, con la conseguenza che la pendenza di altro processo non comporta la sospensione necessaria del giudizio contabile. La domanda di danno erariale va rigettata quando il giudice penale abbia accertato, con formula assolutoria piena, l’insussistenza del fatto. L’assoluzione penale non vincola il giudice contabile, ma la condivisione della relativa motivazione sostiene il rigetto della pretesa risarcitoria.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio gli amministratori e le società subentrate per successione societaria, contestando un danno erariale di complessivi € 239.101,24 per l’illecita percezione di contributi comunitari nelle campagne agricole dal 2018 al 2022. La contestazione muoveva dalla asserita inclusione, nelle domande di aiuto, di 42,70 ettari di superficie persa in forza di una sentenza civile di risoluzione contrattuale.
Gli amministratori e le società si sono costituiti, eccependo la nullità della citazione, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’insussistenza del danno e dell’elemento soggettivo. La Procura ha chiesto la sospensione del giudizio per pregiudizialità amministrativa. Dopo rinvio dell’udienza per garantire i termini a difesa, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 106 c.g.c., rigettandola. Secondo il costante orientamento delle Sezioni riunite — richiamato con le ordinanze n. 9/2018 e n. 12/2018 — la sospensione necessaria presuppone una questione pregiudiziale da decidersi con efficacia di giudicato. Nel caso non sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra il giudizio contabile e quello amministrativo, operando la autonomia tra giudizio contabile e giudizi civile, penale e amministrativo.
Le eccezioni di nullità della citazione sono rigettate. L’atto ha indicato puntualmente gli elementi richiesti dall’art. 86, comma 2, lett. c), c.g.c. Quanto alla violazione dell’art. 88, comma 3, c.g.c., il Collegio ha rinviato l’udienza concedendo i termini a difesa, sanando ogni profilo di nullità.
Nel merito, in virtù del principio della ragione più liquida, il Collegio valorizza la sentenza penale con cui il Tribunale di Roma ha assolto gli amministratori e la società, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste. Il giudice penale ha rilevato che alla sentenza civile di risoluzione è stata apposta la formula esecutiva solo in data 10/02/2020 e che, pertanto, la società era in possesso dei terreni al momento delle domande.
Il Collegio condivide tale motivazione: nelle controversie agrarie il rilascio del fondo avviene alla scadenza dell’annata agraria in cui è pronunciata la sentenza esecutiva, e la sentenza civile è stata notificata solo in data 16/05/2022, unitamente al precetto rinotificato in data 23/10/2023, con verbale di sfratto del 20/02/2024. Sussiste, dunque, la legittima disponibilità dei terreni in capo ai convenuti.
La domanda della Procura è quindi rigettata, con assorbimento degli altri profili dedotti. Le spese legali a favore dei convenuti sono quantificate in complessivi € 6.300,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15 %; nulla per le spese di giustizio.
Nota della Redazione
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