Sequestro conservativo contabile convertito in pignoramento: difetto di giurisdizione (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 31 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della sentenza di condanna contabile divenuta esecutiva, il sequestro conservativo si converte ipso iure in pignoramento, ai sensi dell’art. 686 cod. proc. civ., come confermato dall’art. 80 del codice di giustizia contabile. Ne deriva che la domanda di revoca del vincolo non attiene più alla fase cautelare, né integra un’istanza di interpretazione del titolo esecutivo, ma investe gli atti e gli esiti del processo esecutivo. Sussiste pertanto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, per una vicenda di finanziamento pubblico, con sentenza di questa Sezione giurisdizionale, confermata in appello, al risarcimento del danno in favore del Ministero dello Sviluppo Economico. A garanzia del debito erariale era stato disposto, con ordinanza della medesima Sezione, il sequestro conservativo di beni immobili e di un’autovettura.

Dopo la condanna, la procedura di recupero è stata trasferita all’agente della riscossione. Il ricorrente ha ottenuto una rateizzazione e ha rappresentato di aver integralmente pagato il debito iscritto a ruolo, come risulterebbe dall’estratto di ruolo dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Su questa base ha chiesto la revoca dell’ordinanza di sequestro e la liberazione dei beni, con cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli. All’udienza il rappresentante del pubblico ministero ha segnalato un possibile pagamento non integrale del debito.

La Motivazione della Corte

La Corte individua anzitutto l’oggetto effettivo della domanda: non l’inefficacia del provvedimento cautelare, ai sensi dell’art. 78 del codice di giustizia contabile, né l’interpretazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 211 dello stesso codice. Il ricorrente invoca il pagamento del debito derivante dal titolo esecutivo e chiede, su tale presupposto, la caducazione del vincolo.

Il passaggio decisivo è la qualificazione degli effetti della sentenza di condanna divenuta esecutiva. La Corte richiama l’art. 686 cod. proc. civ. e rileva che opera la conversione automatica del sequestro conservativo in pignoramento, con conseguente avvio del processo esecutivo. La conversione avviene ipso iure: non richiede un provvedimento del giudice contabile e non lascia spazio a una valutazione autonoma sulla permanenza del vincolo.

Da qui la conseguenza sul piano della giurisdizione. Una volta avviata l’esecuzione, la posizione del debitore e l’eventuale sopravvenuto pagamento integrale del credito attengono agli atti e agli esiti del processo esecutivo. La relativa cognizione spetta al giudice ordinario, non alla Corte dei conti. Il riferimento all’art. 80 del codice di giustizia contabile conferma che la disciplina processuale contabile recepisce espressamente la regola della conversione.

La Corte richiama, a sostegno, il precedente della Sez. Lazio n. 391 dell’1/08/2024. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con pronuncia in favore del giudice ordinario. Le spese sono compensate. La questione del pagamento integrale o parziale resta assorbita: spetterà al giudice dell’esecuzione verificare l’eventuale estinzione del credito e la sorte del vincolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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