Incompatibilità del docente e riversamento dei compensi: responsabilità erariale per dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 55 del 06.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di esclusiva del pubblico dipendente, sancito dall’art. 98 Cost., vieta in modo assoluto lo svolgimento di attività commerciale da parte del personale docente, tra cui la gestione di società di persone tramite l’assunzione di cariche gestorie. La violazione dell’obbligo di riversamento dei compensi percepiti integra responsabilità erariale ai sensi dell’art. 53, comma 7-bis, del d. lgs. n. 165/2001, con quantificazione del danno al lordo delle ritenute fiscali. Il limite alla responsabilità erariale previsto dall’art. 21 del d.l. n. 76/2020, come interpretato dalla Corte cost. n. 234/2024, opera per il solo periodo emergenziale dal 17 luglio 2020. La falsa dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, resa all’inizio di ogni anno scolastico, configura l’elemento soggettivo del dolo, non scriminato dal silenzio dell’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La convenuta, docente presso un istituto tecnico agrario, aveva svolto in costanza del rapporto di impiego l’attività di amministratrice in due società di persone commerciali del settore florovivaistico, rivestendo la posizione di socio accomandatario nella prima e di socio nella seconda. Con sentenza non definitiva n. 89/2024 la Sezione aveva accertato la responsabilità erariale per la sola parte del danno maturata fino al 16 luglio 2020, in considerazione della pendenza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 del d.l. n. 76/2020 in tema di scudo erariale.
Dopo la pronuncia della Corte cost. n. 234/2024, la Sezione ha fissato con ordinanza il rinvio per la trattazione del danno maturato dal 17 luglio 2020 al 7 febbraio 2022. La Procura ha ribadito il dolo, mentre la difesa ha contestato l’elemento soggettivo, sostenendo che la convenuta non aveva occultato la propria attività d’impresa ai dirigenti scolastici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente la ricostruzione del quadro ordinamentale già svolta nella sentenza non definitiva. Il principio di esclusiva è volto a garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, precludendo ai dipendenti interessenze in attività private capaci di condizionarne le funzioni. La normativa speciale per il personale docente individua tra le attività non autorizzabili in senso assoluto proprio quelle commerciali, tra cui la gestione di imprese sociali a mezzo dell’assunzione di incarichi gestori.
Quanto alle conseguenze, l’art. 53, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001 impone il versamento all’amministrazione di appartenenza dei compensi per le prestazioni svolte in regime di incompatibilità, mentre il successivo comma 7-bis qualifica l’omissione come ipotesi di responsabilità erariale. La giurisprudenza maggioritaria estende tale obbligo e la conseguente responsabilità anche alle attività assolutamente incompatibili, non potendo l’ipotesi più grave determinare un danno di misura più lieve rispetto a quella relativa.
Nel caso concreto non vi è dubbio che l’attività nelle due società rientri tra quelle non autorizzabili. La convenuta rivestiva posizioni gestorie, essendo responsabile della gestione dell’impresa sociale. Non possono essere accolte le eccezioni difensive sul difetto di dolo. L’elemento soggettivo contestato non riguarda l’omesso occultamento dell’attività, ma una condotta attiva, falsamente dichiarativa dell’assenza di cause di incompatibilità, resa sotto la propria responsabilità all’inizio di ogni anno scolastico.
La dichiarazione è stata resa in senso difforme dal vero, la convenuta non poteva non conoscere il proprio ruolo nell’impresa di famiglia e non ha approfondito il significato di quanto dichiarava. Si conferma quindi il dolo anche per il periodo successivo al 16 luglio 2020. Parimenti si riconosce la limitazione dell’elemento causale, con attribuzione del solo 80% del danno a carico della convenuta e del 20% a carico dei dirigenti scolastici succedutisi nel tempo, ad eccezione dell’ultimo.
Per la quantificazione, il Collegio utilizza gli esiti dell’istruttoria della Guardia di Finanza, che ha conteggiato il reddito percepito per l’attività vietata e non versato, calcolato al lordo in conformità al principio sancito dalla questione di massima n. 13/2021. L’80% di tale importo ammonta a € 12.423,95, da maggiorare della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. La domanda è accolta nei sensi di cui in motivazione.
Nota della Redazione
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