Responsabilità contabile e ingerenza funzionale: appello respinto per difetto di nesso causale (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 103 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa, le dichiarazioni rese da un dipendente nel corso di un procedimento disciplinare avviato nei confronti di altro soggetto costituiscono confessione stragiudiziale fatta a un terzo, ai sensi dell’art. 2735 cod. civ., e non hanno valore di prova legale: esse sono liberamente apprezzabili dal giudice e possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del suo convincimento. La valutazione sulla pretesa ingerenza funzionale del soggetto non formalmente competente va compiuta sull’intero compendio probatorio documentale. Il nesso di causalità tra la condotta e il pregiudizio erariale resta escluso quando l’iniziativa sia stata sollecitata dal dirigente competente e l’omissione dell’atto dovuto sia imputabile a quest’ultimo, unico titolare del potere-dovere di provvedere. Le valutazioni rese in altro giudizio, ai sensi dell’art. 83, comma 2, c.g.c., circa il contributo virtuale di un soggetto non coinvolto non costituiscono vincolo per il giudice chiamato a pronunciarsi sulla sua effettiva responsabilità.
Il Fatto
La vicenda riguarda il pagamento, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di canoni di locazione relativi a un immobile occupato sino al trasferimento nei locali demaniali ristrutturati. Poiché l’amministrazione aveva omesso di comunicare la disdetta con il preavviso contrattuale, il rapporto si rinnovò tacitamente e l’ente fu costretto a corrispondere due semestri di canone, per un pregiudizio complessivo di euro 110.450,20.
Nel primo giudizio la Procura regionale aveva convenuto tre dipendenti, ottenendo una condanna parziale. Solo successivamente, sulla base delle dichiarazioni rese da un quarto soggetto in sede disciplinare, l’inquirente ne ha ipotizzato il concorso del 20% e lo ha citato per euro 22.090,04. La Sezione territoriale ha assolto il convenuto; la Procura ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il tema del valore probatorio delle dichiarazioni rese in sede disciplinare. Richiamando l’art. 2735 cod. civ., osserva che la confessione stragiudiziale fatta a un terzo non è assistita da efficacia di prova legale, a differenza di quella giudiziale o stragiudiziale resa alla parte. Essa è dunque liberamente valutabile dal giudice, cui spetta stabilirne la portata rispetto al diritto azionato, e può concorrere con le altre risultanze alla formazione del convincimento, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Su questa premessa la Corte ricostruisce l’intero compendio probatorio e si sofferma sulla corrispondenza intercorsa nell’ottobre 2016. Il dirigente competente aveva chiesto ai funzionari un riscontro sulla disponibilità dei locali, prospettando la necessità di ottenere una proroga dell’utilizzo dell’immobile. Su tale sollecitazione l’appellato si era limitato a suggerire il testo di una comunicazione da inviare alla proprietà, sottolineandone l’urgenza.
Da qui la conclusione che lo scambio epistolare non dimostra l’ingerenza funzionale contestata, poiché l’input è partito dal dirigente e l’appellato si è limitato a evadere la richiesta ricevuta, nel perimetro delle competenze altrui. Le dichiarazioni disciplinari non trovano conferma nelle prove documentali relative alla concreta gestione del contratto.
Esclusa l’ingerenza, viene meno anche il nesso causale. Se il dirigente avesse trasmesso la comunicazione, il termine semestrale di recesso previsto dall’art. 4 del contratto sarebbe decorso da una data antecedente e il pregiudizio erariale sarebbe stato eliso. Nessuna inerzia è inoltre imputabile all’appellato, non essendo egli tenuto a verificare l’effettivo invio della comunicazione, data la competenza funzionale dei responsabili. Quanto alle valutazioni compiute in altro giudizio ai sensi dell’art. 83, comma 2, c.g.c., la Corte ribadisce che esse non vincolano il giudice della responsabilità, essendo state rese al solo fine di quantificare le quote a carico di altri soggetti.
Nota della Redazione
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