Interessi e rivalutazione sugli arretrati ANF: soccombenza virtuale dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 17 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento degli arretrati di assegni per il nucleo familiare intervenuto nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere in relazione alla sorte capitale, ma non elide il diritto del ricorrente agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria maturati sui ratei differenziali. Spetta, pertanto, l’importo più favorevole tra interessi al tasso legale e rivalutazione determinata con gli indici ISTAT, ai sensi dell’art. 150 disp. att. cod. proc. civ., con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei e sino al soddisfo. Il ritardato adeguamento dell’istituto previdenziale integra gli estremi della soccombenza virtuale, con conseguente condanna alle spese processuali.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza settembre 2018, ha chiesto la condanna dell’INPS al pagamento degli assegni per il nucleo familiare per il coniuge a carico, ex legge n. 153/1988, a seguito di domanda amministrativa presentata il 28 gennaio 2019 e rimasta senza esito.
Costituendosi in giudizio, l’Istituto ha dedotto la cessazione della materia del contendere, avendo accolto la domanda e corrisposto la prestazione, unitamente ai ratei arretrati, nel mese di dicembre 2023. Ha altresì rappresentato che l’importo mensile in pagamento non corrispondeva a quello richiesto, poiché la pensione del coniuge, pur esente da IRPEF, va computata ai fini del diritto agli assegni. All’udienza la difesa del ricorrente ha aderito alla cessazione della materia del contendere sul capitale, insistendo per gli interessi e la condanna per soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha accertato, sulla scorta della relazione amministrativa e dell’elaborato contabile, l’avvenuto pagamento della prestazione e dei ratei arretrati nel dicembre 2023. Su tale presupposto ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla sorte capitale.
La Corte ha però rilevato che dal cedolino non risulta il pagamento degli interessi legali. Sugli arretrati già corrisposti spetta dunque l’importo più favorevole tra gli interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria calcolata con gli indici ISTAT, ai sensi dell’art. 150 disp. att. cod. proc. civ.
Il collegio ha richiamato e condiviso i principi affermati dalle SS.RR. n. 10/2002/QM del 18.10.2002, fissando la decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino al soddisfo, oltre agli ulteriori interessi nella misura legale fino al soddisfo.
Quanto alle spese, il ritardato adeguamento dell’istituto previdenziale ha giustificato l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell’INPS al pagamento delle spese di assistenza legale in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, liquidate in complessivi euro 500,00.
Nota della Redazione
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